Le principali attività che impegnano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore della sicurezza possono essere così riassunte:
* Vigilanza
L’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la vigilanza circa l’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In concreto, tale attività è volta a verificare l’attuazione del complesso di norme, contenute nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:
* prevenire l’insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
* prevenire la formazione e l’innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
* assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d’incendio e/o esplosione.
* Polizia amministrativa
Tale attività riguarda, principalmente, il settore della prevenzione incendi e si concretizza attraverso al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco di talune attività pericolose per le quali è previsto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
* Formazione
Tale attività è rivolta essenzialmente ad alcuni dei soggetti destinatari delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro tra cui:
* Responsabili ed addetti al servizio di prevenzione protezione (RSPP e ASPP)
* Preposti
* Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
* Addetti alla lotta antincendio e gestione dell’emergenza (squadra antincendio aziendale);
* Ulteriore attività di formazione
È rivolta a figure particolari quali ad esempio gli addetti alla sicurezza in impianti sportivi, i rivenditori di bombole di GPL, gli addetti alle squadre antincendio aziendali all’interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, etc.
* Polizia giudiziaria
Il personale operativo dei Vigili del Fuoco, nell’ambito delle proprie competenze, svolge le funzioni di polizia giudiziaria in forza dell’art. 8 della legge 1570/41. Tali compiti e funzioni sono stati ribaditi dall’art. 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ed infine confermati dal decreto legislativo 139/2006 recante norme sul “riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” (art. 6, comma 2).
* Assistenza alle imprese
È un’assoluta novità introdotta dall’art. 46 del T.U. dove si prevede, tra le altre cose, la creazione di appositi nuclei specialistici presso le Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, le cui modalità attuative sono in corso di definizione.
* Vigilanza
L’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la vigilanza circa l’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In concreto, tale attività è volta a verificare l’attuazione del complesso di norme, contenute nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:
* prevenire l’insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
* prevenire la formazione e l’innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
* assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d’incendio e/o esplosione.
* Polizia amministrativa
Tale attività riguarda, principalmente, il settore della prevenzione incendi e si concretizza attraverso al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco di talune attività pericolose per le quali è previsto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
* Formazione
Tale attività è rivolta essenzialmente ad alcuni dei soggetti destinatari delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro tra cui:
* Responsabili ed addetti al servizio di prevenzione protezione (RSPP e ASPP)
* Preposti
* Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
* Addetti alla lotta antincendio e gestione dell’emergenza (squadra antincendio aziendale);
* Ulteriore attività di formazione
È rivolta a figure particolari quali ad esempio gli addetti alla sicurezza in impianti sportivi, i rivenditori di bombole di GPL, gli addetti alle squadre antincendio aziendali all’interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, etc.
* Polizia giudiziaria
Il personale operativo dei Vigili del Fuoco, nell’ambito delle proprie competenze, svolge le funzioni di polizia giudiziaria in forza dell’art. 8 della legge 1570/41. Tali compiti e funzioni sono stati ribaditi dall’art. 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ed infine confermati dal decreto legislativo 139/2006 recante norme sul “riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” (art. 6, comma 2).
* Assistenza alle imprese
È un’assoluta novità introdotta dall’art. 46 del T.U. dove si prevede, tra le altre cose, la creazione di appositi nuclei specialistici presso le Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, le cui modalità attuative sono in corso di definizione.
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