decreto legge n. 78 del 31 05 2010

APPROVATO IN SENATO IL TESTO DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DELLA MANOVRA ECONOMICA. CONFERMATA LA SOPPRESSIONE DELL'ISPESL E DELL'IPSEMA ED IL LORO ACCORPAMENTO CON L'INAIL. ESTESO ANCHE ALLE ATTIVITÀ PRIVATE LO SLITTAMENTO AL 31/12/2010 DELL'OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO GIÀ APPROVATO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

       Il decreto legge n. 78 del 31/5/2010 pubblicato sulla G. U. del 31/5/2010 e contenente le misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica è in via di approvazione al Parlamento.  Al Senato il 15/7/2010 con il voto di fiducia è stato approvato il testo definitivo contenente numerosi emendamenti inseriti nel testo originale del decreto legge. E' stata confermata la soppressione dell'ISPESL e dell'IPSEMA ed il loro accorpamento all'INAIL. E' stata altresì esteso alle attività private lo slittamento al 1°/1/2011 dell'entrata in vigore dell'obbligo della valutazione del rischio stress lavoro correlato previsto dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. già deliberato per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni.
 
     Di seguito si riporta l'art. 7 comma 1 del decreto legge così come confermato e con il quale era stato stabilita la soppressione dell'Ispesl e dell'Ipsema:

"Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività delle attività previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l’INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.”

nonché l'art. 8 comma 12 dello stesso decreto legge sulla "Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche" così come modificato con l'emendamento e nel quale in rosso sono state evidenziate le integrazioni:

"Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n.  165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi.".

     Con l'emendamento approvato è stata inserita un'altra proroga che riguarda il Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 3 sul campo di applicazione. E' previsto infatti  lo slittamento di ulteriori dodici mesi, rispetto ai ventiquattro mesi già concessi e fino al 15/5/2011, del termine di cui al comma 2 primo periodo per l'emanazione dei decreti necessari per applicare il Testo Unico medesimo tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale e così come per gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
 
     Il testo della legge di conversione del decreto legge sarà trasmesso per l'approvazione,  che dovrà avvenire entro il 30/7/2010, alla Camera dei Deputati ove si prevede ancora il ricorso al voto di fiducia.

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