Decreto legge 78/2010 stress correlato

Il 28 luglio scorso, la Camera (329 voti a favore e 275 contro), ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, del Decreto legge 78/2010 "Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, la c.d. “Manovra economica".

Tra le tante modifiche è stata approvata (Art. 8, comma 12) la proroga (anche per le aziende private) della Valutazione dei Rischi da STRESS LAVOROCORRELATO al 31/12/2010 (prima il termine era 31/07/2010), parificandola a quella della Pubblica Amministrazione. Sempre nello stesso comma, inoltre, è prevista un’ulteriore proroga di 12 mesi per l'emanazione dei Decreti Attuativi relativi a buona parte della Pubblica Amministrazione, quali Forze Armate, Università, Scuole, ecc., indicate all’art. 3 del D.Lgs. 81/08, già più volte rinviati, continuando, quindi, a dover applicare le norme del vecchio D.Lgs. 626/94.
L'entrata in vigore effettiva della proroga dell'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi "Stress da Lavoro-correlati" per tutte le aziende, è avvenuta il 1° agosto 2010, dopo la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla G.U. del Decreto legge n. 78/2010 stesso, nella versione approvata dal Parlamento.

Il Decreto-Legge 78/2010 con le modifiche del maxiemendamento del Governo (convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122) , peggiora la Tutela dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza e inficia l'art. 41 della COSTITUZIONE, introducendo la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).

Il comma 4/bis dell'art. 49, infatti, sostituisce integralmente l'art. 19, della Legge 241/1990 «Dichiarazione di inizio attività», con l'intento di liberalizzare e semplificare l'attività amministrativa d'impresa.

Il nuovo articolo 19 prevede, quindi, una «Segnalazione Certificata di Inizio Attività» (SCIA), sostitutiva di ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 19, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

L'applicazione della nuova disciplina è subordinata alle seguenti condizioni:

 che il rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria;
 che non si tratti di casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria;

 che non si versi nelle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria.

A fronte di tutto questo l’Amministrazione Pubblica, può solo adottare, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, motivati provvedimenti di divieto alla prosecuzione dell'attività, con l'ordine di rimozione di possibili effetti dannosi.

L'amministrazione ha altresì facoltà di concedere all'interessato una possibilità di porre rimedio, fissando un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale provvedere a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente.

Poiché il comma 4/ter dell'art. 49 della Manovra, afferma che le espressioni: «Segnalazione certificata di inizio di attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, le espressioni: «Dichiarazione di inizio di attività» e «Dia», ovunque ricorrano, ed inoltre il medesimo comma prevede l'abrogazione della normativa statale o regionale difforme, andrebbe chiarito se ciò valga anche per le discipline speciali, quale quella relativa alla denuncia d'inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.

Ancora una volta, di fronte ad una legge di questo Governo, c’è l’esigenza di seri chiarimenti per dirimere grossi e motivati dubbi.


near miss 2010

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