Le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
Quadro normativo di riferimento e finalità
Il Testo Unico per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenutidell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative segnalate più volte, nel corso dell’anno 2008, al Ministero del lavoro sull’individuazione delle corrette modalità di attuazione di questa previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive del Testo Unico, è stato attribuito alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro il compito formulare indicazioni metodologiche sul corretto adempimento dell’obbligo, per indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. Pertanto, la Commissione ha costituito un proprio gruppo “interno” di lavoro, composto paritariamente da rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia, delle Regioni e delle parti sociali che, dopo diverse riunione e una ampia e articolata discussione, ha elaborato il documento poi approvato dalla Commissione nella propria seduta del 17 novembre u.s..
Quadro normativo di riferimento e finalità
Il Testo Unico per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenutidell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative segnalate più volte, nel corso dell’anno 2008, al Ministero del lavoro sull’individuazione delle corrette modalità di attuazione di questa previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive del Testo Unico, è stato attribuito alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro il compito formulare indicazioni metodologiche sul corretto adempimento dell’obbligo, per indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. Pertanto, la Commissione ha costituito un proprio gruppo “interno” di lavoro, composto paritariamente da rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia, delle Regioni e delle parti sociali che, dopo diverse riunione e una ampia e articolata discussione, ha elaborato il documento poi approvato dalla Commissione nella propria seduta del 17 novembre u.s..
Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto dell’ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all’interno della Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. Viene indicato un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.
Definizioni e indicazioni generali
Lo stress lavoro-correlato viene descritto dall’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 quale “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”. Nell’ambito del lavoro questo squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative.
Tuttavia, non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato, infatti, è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.
La valutazione del rischio da stress lavoro- correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata, come per tutti gli altri fattori di rischio, dal datore di lavoro, che si avvale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), con il coinvolgimento del medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls/Rlst).
È, quindi, necessario prima di tutto indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modo che ne discendano la pianificazione e la realizzazione di misure di eliminazione o, almeno, riduzione al minimo dei fattori di rischio.
Va chiarito che le attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non i singoli, ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo, secondo un’indicazione che ogni datore di lavoro può autonomamente fornire nell’ambito dell’effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la
medesima mansione).
Newsletter Ministero del lavoro
N° 13 - Dicembre 2010
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