Chi deve redigere il PIMUS ?

Chi deve redigere il PIMUS ?

Il TITOLO IV del D.Lgs. 81/08 al CAPO II specifica le Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.

La definizione di lavori in quota viene data dall’articolo 107:

Art. 107. Definizioni

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
In particolare, è l’articolo 136 che il Dlgs 81/08 specifica che il datore di lavoro deve redigere il PIMUS:
Art. 136.
(Montaggio e smontaggio)
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed é messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

Il PIMUS quindi, è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi.
In merito alla redazione del documento da parte di persona competente, la norma non esplicita quali siano le competenze necessarie/obbligatorie della persona che redige il PIMUS.

Il datore di lavoro realizza questo documento con la massima perizia ricorrendo, dove le particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo richiedano, alla professionalità dell’ingegnere o dell’architetto per la progettazione del ponteggio difforme dagli schemi autorizzati.

Per quanto riguarda le sanzioni previste dal Dlgs. 81/08, l’articolo 159 prevede come sanzione, l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e, cioè, quindi, per la mancata redazione del PIMUS (articolo 136 comma 1) e per la violazione del comma 6 dello stesso articolo 136 che stabilisce:

Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

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