Art. 276 D. Lgs. 81 Misure specifiche per i processi industriali


Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali


1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’articolo 274, punto 6, nei processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell’articolo 276, tenendo anche conto dei criteri di cui all’
articolo 275.

2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

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