La valutazione dello stress lavoro-correlato - Le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Quadro normativo di riferimento e finalità
Il Testo Unico per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative segnalate più volte, nel corso dell’anno 2008, al Ministero del lavoro sull’individuazione delle corrette modalità di attuazione di questa previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive del Testo Unico, è stato attribuito alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro il compito formulare indicazioni metodologiche sul corretto adempimento dell’obbligo, per indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. Pertanto, la Commissione ha costituito un proprio gruppo “interno” di lavoro, composto paritariamente da rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia, delle Regioni e delle parti sociali che, dopo diverse riunione e una ampia e articolata discussione, ha elaborato il documento poi approvato dalla Commissione nella propria seduta del 17 novembre u.s..
Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto dell’ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all’interno della Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. Viene indicato un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

Definizioni e indicazioni generali
Lo stress lavoro-correlato viene descritto dall’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 quale “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”. Nell’ambito del lavoro questo squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative.
Tuttavia, non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato, infatti, è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.
La valutazione del rischio da stress lavoro- correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata, come per tutti gli altri fattori di rischio,dal datore di lavoro, che si avvale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), con il coinvolgimento del medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls/Rlst).
È, quindi, necessario prima di tutto indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modo che ne discendano la pianificazione e la realizzazione di misure di eliminazione o, almeno, riduzione al minimo dei fattori di rischio.
Va chiarito che le attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non i singoli, ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo, secondo un’indicazione che ogni datore di lavoro può autonomamente fornire nell’ambito dell’effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere,ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione).

Metodologia in due fasi più una
La valutazione si articola in due fasi: una necessaria, ossia la valutazione preliminare;
l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, se possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie: eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di contesto del lavoro. Per eventi sentinella s’intendono per esempio gli indici infortunistici, le assenze per malattia, il turnover, i procedimenti e le sanzioni, le segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. Si tratta di tutti eventi che vanno valutati sulla
base di parametri omogenei, individuati internamente all’azienda (per esempio, l’andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda). I fattori di contenuto, invece, riguardano l’ambiente di lavoro, i carichi e i ritmi di lavoro,l’orario di lavoro e i turni, la corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti. I fattori di contesto, infine, attengono al ruolo nell’ambito dell’organizzazione, all’autonomia decisionale e al controllo, ai conflitti interpersonali al lavoro, l’evoluzione e lo sviluppo della carriera, la comunicazione (per esempio, l’incertezza in ordine alle prestazioni richieste).
In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori sopra esposti. In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto occorre sentire i lavoratori e il Rls/Rlst. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori.
La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.
Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà tenuto a darne conto nel Documento di valutazione del rischio (Dvr) e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente,cioè nel caso in cui vengono rilevati elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere azioni correttive, si procede alla pianificazione e all’adozione degli opportuni interventi correttivi, come interventi organizzativi,tecnici, procedurali, comunicativi, formativi. Se questi interventi correttivi risultano inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva, la cosiddetta valutazione approfondita.
La valutazione approfondita rileva la percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso strumenti come questionari, focus group, interviste semi- strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori. La valutazione fa riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche.
Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Nelle imprese che occupano fino a cinque lavoratori, invece degli strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione, come le riunioni, che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

Disposizioni transitorie e finali
La data del 31 dicembre 2010 deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. La programmazione temporale delle attività di valutazione e l’indicazione del termine finale per il loro svolgimento devono essere riportate nel Documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale. Allo scopo di verificare l’efficacia della metodologia indicata, anche per valutare l’opportunità di integrazioni, è previsto che la Commissione consultiva elabori una relazione entro 24 mesi dall’ approvazione delle indicazioni metodologiche, dopo lo svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità tramite cui effettuare il monitoraggio saranno definite dalla Commissione stessa.
I datori di lavoro che, al momento dell’approvazione delle indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro correlato coerentemente ai contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 non debbono ripetere l’indagine, ma sono soltanto tenuti ad aggiornarla.

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