L’art.36 del D.Lgs. 81/08 dice che il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure per il primo soccorso e la prevenzione incendi;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
Il datore di lavoro deve provvedere altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure per il primo soccorso e la prevenzione incendi;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
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