In base alla
valutazione dei rischi è possibile poi classificare
il livello del rischio d’incendio di un determinato luogo di lavoro (ovvero
parte di esso), in una delle seguenti categorie:
- basso: “si intendono a rischio di
incendio basso i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio
offrono scarse possibilità di sviluppo di principio di incendio ed in cui, in
caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi
limitata”. Si considerano a rischio d’incendio basso anche quei luoghi non
classificabili a rischio medio o elevato, dove, in genere, risultano presenti
materiali infiammabili in quantità limitata o sostanze scarsamente infiammabili
e dove le condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di
un incendio e di una eventuale propagazione”;
- medio: “si intendono a rischio di
incendio medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono
favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la
probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”;
- elevato: “si intendono a rischio
di incendio elevato i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui per
presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di
esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase
iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non
è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio”.
Si considerano a rischio d’incendio elevato anche i “luoghi in cui sono
utilizzati prodotti infiammabili ovvero ove risultano depositate o manipolate
sostanze e materiali altamente infiammabili in grandi quantità”. Nel manuale
Ispesl sono contenuti diversi esempi di luoghi di lavoro a rischio d’incendio
medio o elevato.
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