L’ultima fase della
valutazione deve prevedere il programma
delle misure antincendio, e in particolare:
- “delle misure
necessarie per l’eliminazione, ovvero la riduzione, dei rischi, con i relativi
tempi di attuazione, al fine di ottenere - nel tempo - il miglioramento del
livello di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
- di attuazione
delle misure di sicurezza antincendio adottate, unitamente ai tempi di
esecuzione;
- di verifica
dell’efficienza delle misure adottate;
- del riesame
periodico della valutazione del rischio d’incendio, tenendo conto dei risultati
della verifica delle misure poste in essere;
- del riesame della
valutazione del rischio d’incendio, in occasione di modifiche ‘sensibili’ dei
luoghi di lavoro”.
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