Possono essere utilizzate piattaforme e-learning, cioè un modello formativo interattivo attraverso una piattaforma informatica che rende l’apprendimento più dinamico
E’ consentito per (punto 3 Accordo):
- formazione generale dei lavoratori;
- la formazione dei dirigenti;
- corsi aggiornamento lavoratori/preposti/dirigenti;
- la formazione dei preposti solo per i punti da 1 (Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale) a 5 (Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori).
- progetti formativi sperimentali anche per la formazione specifica dei lavoratori e preposti
- la formazione dei dirigenti;
- corsi aggiornamento lavoratori/preposti/dirigenti;
- la formazione dei preposti solo per i punti da 1 (Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale) a 5 (Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori).
- progetti formativi sperimentali anche per la formazione specifica dei lavoratori e preposti
Si potrà ricorrere all’e-learning qualora ricorrano determinate condizioni:
1) la formazione può svolgersi presso la sede del formatore, presso l’azienda o presso domicilio del partecipante, purchè le ore utilizzate vengano considerate orario di lavoro effettivo.
2) Programma e materiale didattico formalizzato
3) Tutor o esperto con esperienza almeno triennale in salute e sicurezza.
4) Valutazione: prove di autovalutazione e prova di apprendimento finale.
5) Deve essere indicata la durata di studio suddivisa in unità didattiche omogenee.
6) Materiali
Vedi anche :
- FORMAZIONE DATORE DI LAVORO CHE RICOPRE RUOLO RSPP
- Formazione piattaforme e-learning
- FORMAZIONE PREGRESSA lavoratori dirigenti preposti
- Aggiornamento lavoratori preposti dirigenti
- FORMAZIONE SPECIFICA DEI DIRIGENTI
- FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
- FORMAZIONE LAVORATORI ACCORDO STATO-REGIONI
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