La carenza di formazione del personale, incide significativamente sulle probabilità di accadimento dei rischi.
Il personale deve frequentare corsi di formazione, in merito a:
Il personale deve frequentare corsi di formazione, in merito a:
- Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- Formazione ed informazione ai sensi del D.lgs 81/08
- Formazione in materia di corretta attuazione delle modalità di Movimentazione manuale dei carichi
- Formazione in materia di gestione delle situazioni di emergenza
- Utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08
- Utilizzo e manutenzione dei DPI
Dispositivi di Protezione Individuale
In funzione dei rischi evidenziati potrebbe essere necessario utilizzare i DPI di seguito elencati, dei quali sono riportati la descrizione ed i riferimenti normativi:
Sorveglianza Sanitaria
I lavoratori risultano in linea generale soggetti alla sorveglianza sanitaria; gli elementi da considerare a tal fine sono riassumibili in esposizione a posture obbligate, a condizioni microclimatiche sfavorevoli, ad inalazione di polveri di farine, e ad attività di movimentazione manuale dei carichi.
Commenti
“La contestazione mossa”, ha proseguito la Sez. IV, “aveva riguardo a specifiche condotte omissive caratterizzate da negligenza, imperizia e imprudenza, e tutte relative a compiti propri del preposto e caratteristici della sua posizione di preminenza tecnica e gerarchica”. L'attrezzaggio di una macchina con modalità incongrue rispetto alla singola lavorazione da svolgere in un determinato momento, infatti, non rientra certo, secondo la Corte, nei compiti di investimento, previsione, predisposizione, e controllo propri del datore di lavoro per cui la Corte di Appello ha applicato correttamente i principi di diritto relativi alla addebitabilità della colpa, “evidenziando che le omissioni accertate sono da riportare alla posizione di garanzia che caratterizza la responsabilità del preposto entro i confini del corretto esercizio delle competenze tecniche, tutte proprie della sua qualifica e delle sue mansioni”. La Corte di Appello, ha fatto inoltre notare la Sez. IV, ha individuato la causa dell'infortunio nella mancata idonea regolazione della posizione dello schermo protettivo che sale e scende in sincrono col mandrino del trapano a colonna e che in sostanza lo schermo non copriva e non schermava in alcun modo la punta rotante del trapano. “Il compito di regolazione/macchina”, ha così concluso la suprema Corte, “spetta, operazione per operazione, ad un operativo e non, certamente, al datore di lavoro”. [Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 42469 del 1° dicembre 2010 (u. p. 9 luglio 2010) - Pres. Brusco – P. M. De Sandro - Est. Zecca - Ric. M. C. ]