Indicazioni operative per la formazione ed aggiornamento dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e dell’ Accordo della Conferenza Stato Regioni del 26.01.2006 (in G.U. n. 37 del 14.02.2006).
1) SOGGETTI FORMATORI
I soggetti deputati alla realizzazione dell’attività formativa si distinguono in due tipologie:
1) SOGGETTI FORMATORI
I soggetti deputati alla realizzazione dell’attività formativa si distinguono in due tipologie:
A) soggetti legittimati “ope legis” a svolgere la formazione nei confronti di ogni tipologia di utenza:
• Regioni e Province Autonome
• Università
• ISPESL
• INAIL
• Istituto italiano di medicina sociale
• Dipartimento dei VV.F., del soccorso pubblico e della difesa civile
• Amministrazione della Difesa
• Scuola superiore della Pubblica Amministrazione
• Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
• Organismi paritetici.
Tali soggetti, istituzionalmente abilitati a formare, valutare ed attestare direttamente l’attività formativa, non necessitano di percorsi di accreditamento particolari per la realizzazione dei corsi e il conseguente rilascio dei relativi attestati.
Nel caso delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e degli Organismi paritetici l’attività formativa potrà essere erogata direttamente o avvalendosi di altre strutture formative per le quali non sono richiesti ulteriori requisiti se non quello di rappresentarne strutture di diretta ed esclusiva emanazione.
Negli altri casi, le strutture esterne di cui i soggetti sopra evidenziati intendano avvalersi, devono possedere i requisiti di accreditamento e di esperienza formativa e professionale indicati al punto 2 della presente nota.
Il possesso dei requisiti è accertato dall’ente titolare del corso che se ne assume la responsabilità e che rilascia i relativi attestati.
B) I soggetti formatori individuati dall’Accordo e cioè:
a. i soggetti pubblici, che possono erogare la formazione, anche tramite le proprie strutture periferiche, limitatamente al proprio personale (sia esso collocato a livello centrale che periferico):
• Ministero del lavoro e delle politiche sociali
• Ministero della Salute
• Ministero delle attività produttive
• Ministero dell’Interno: Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali e Dipartimenti di Pubblica Sicurezza
• Formez.
b. le Istituzioni scolastiche, riconducibili alle seguenti tipologie di istituti che possono erogare la formazione limitatamente al personale (proprio e delle altre istituzioni scolastiche):
• tecnici industriali, aeronautici, agrari, nautici,
• professionali per industria e artigianato, per l’agricoltura, per le attività marinare.
c. gli Ordini e collegi professionali di cui all’art. 98 comma 1 e 2 del D. Lgs. 81/08 che possono erogare la formazione limitatamente ai propri iscritti.
Tali soggetti (a, b, c) sono ritenuti idonei a formare, valutare ed attestare direttamente l’attività formativa svolta per i destinatari sopra specificati e non necessitano di percorsi di accreditamento particolari per la realizzazione dei corsi e il conseguente rilascio dei relativi attestati.
Il personale docente impiegato per l’attività formativa deve essere in possesso di esperienza professionale e/o formativa almeno biennale maturata in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Qualora i suddetti soggetti intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono possedere i requisiti di accreditamento e di esperienza formativa e professionale indicati al punto 2 della presente nota.
Il possesso dei requisiti è accertato dall’ente titolare del corso che se ne assume la responsabilità e che rilascia i relativi attestati.
2) STRUTTURE FORMATIVE ESTERNE
Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli Organismi paritetici (si veda punto 1A), potranno realizzare l’attività formativa direttamente oppure avvalendosi di strutture di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso non è richiesto il rispetto dei requisiti di cui al punto 4.2.2. dell’Accordo.
In tutti gli altri casi, i soggetti di cui al punto 1A e 1B che non intendono gestire direttamente le attività formative, devono avvalersi di strutture formative esterne in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nell’elenco regionale ai sensi della L. R. 19/02 per l’ambito della Formazione Superiore e/o Continua;
b) dimostrazione del possesso di un’esperienza professionale e/ o formativa almeno biennale maturata in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. L’esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte della amministrazione regionale.
c) utilizzo di docenti in possesso di un’esperienza professionale e/o formativa almeno biennale maturata in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro L’esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte della amministrazione regionale.
Il possesso dei suddetti requisiti è accertato dall’ente
Commenti
La norma integra le disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008, prevedendo che le piccole e medie imprese che impiegano fino a dieci dipendenti possano continuare ad autocertificare la valutazione dei rischi fino al 31 dicembre 2012 Dopo questa data, la valutazione dovrà essere redatta secondo procedure standardizzate, elaborate dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ed emanate con un apposito decreto ministeriale.
La data del 31 dicembre 2012 rappresenta il termine ultimo per la proroga delle autocertificazioni. Secondo quanto previsto dalla nuova legge, infatti, la redazione delle valutazioni di rischio secondo le nuove procedure scatterà dopo tre mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale.
Ciò significa che se il decreto dovesse essere approvato a breve, la possibilità di autodichiarazione verrà meno prima del 31 dicembre.
Secondo quanto inizialmente previsto dal D.lgs 81/2008, invece, il termine per le autodichiarazioni sarebbe scaduto il 30 giugno 2012. Dal primo luglio, quindi, le imprese avrebbero dovuto elaborare il documento sulla valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.
Restano comunque escluse dalla possibilità di autocertificazione le aziende che presentano alti profili di rischio insiti nella tipologia di attività svolta.
La norma integra le disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008, prevedendo che le piccole e medie imprese che impiegano fino a dieci dipendenti possano continuare ad autocertificare la valutazione dei rischi fino al 31 dicembre 2012 Dopo questa data, la valutazione dovrà essere redatta secondo procedure standardizzate, elaborate dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ed emanate con un apposito decreto ministeriale.
La data del 31 dicembre 2012 rappresenta il termine ultimo per la proroga delle autocertificazioni. Secondo quanto previsto dalla nuova legge, infatti, la redazione delle valutazioni di rischio secondo le nuove procedure scatterà dopo tre mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale.
Ciò significa che se il decreto dovesse essere approvato a breve, la possibilità di autodichiarazione verrà meno prima del 31 dicembre.
Secondo quanto inizialmente previsto dal D.lgs 81/2008, invece, il termine per le autodichiarazioni sarebbe scaduto il 30 giugno 2012. Dal primo luglio, quindi, le imprese avrebbero dovuto elaborare il documento sulla valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.
Restano comunque escluse dalla possibilità di autocertificazione le aziende che presentano alti profili di rischio insiti nella tipologia di attività svolta.
Oggetto del quesito è l’applicazione dell’art. 72 del D. Lgs. n. 81/2008 sugli obblighi di chi noleggia e di chi concede in uso attrezzature di lavoro. Secondo tale articolo, infatti:
“1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista”.
Il comma 2 sopra riportato è quello che si legge nel D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009. Nel testo originario, invece, era indicato che:
“2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo”.
Le attrezzature di cui all’articolo 73 comma 5 citate nel comma 2 dell’articolo 72 per le quali è richiesta la specifica abilitazione sono state individuate, così come richiesto dal legislatore, dalla Conferenza Stato Regioni nel recente accordo raggiunto il 22/2/2012, pubblicato sulla G. U. del 12/3/2012 e che entrerà in vigore il 12/3/2013. Tali attrezzature sono riportate nell’Allegato A Sezione A punto 1.1 dell’Accordo stesso e sono, per la precisione, le piattaforme di lavoro mobili elevabili, le gru a torre, le gru mobili, le gru per autocarro, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, i trattori agricoli o forestali, le macchine movimento terra e le pompe per calcestruzzo.
Ora dall’esame dell’articolo 72 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. emerge che, mentre le disposizioni poste a carico dei noleggiatori e dei concedenti in uso, che si riferiscono all’attestazione del buono stato di conservazione manutenzione ed efficienza a fini della sicurezza delle attrezzature e da rilasciare allorquando gli stessi le noleggino e le concedano in uso, si applicano, secondo quanto chiaramente emerge dalla lettura della modifica apportata dal D. Lgs. n. 106/2009, qualunque sia il soggetto al quale tali attrezzature vengano noleggiate o concesse in uso, l’obbligo invece dell’acquisizione e della conservazione agli atti, per tutta la durata del noleggio e della concessione, della dichiarazione che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature, i quali devono essere stati formati conformemente alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73 comma 5, devono essere in possesso della specifica abilitazione prevista dallo stesso D. Lgs., scatta solo se a prendere a noleggio o in concessione le attrezzature stesse siano dei datori di lavoro.
A chi sostiene, poi, che l’Accordo del 22/2/2012 quando parla di abilitazione alla conduzione delle attrezzature fa riferimento agli operatori e non ai lavoratori, lasciando così intendere che fra gli operatori possa farsi rientrare anche il privato cittadino che si appresta a condurre tali attrezzature, c’è da fare osservare che l’Accordo sulla formazione degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro particolari è esplicitamente richiamato dal D. Lgs. n. 81/2008 e come tale trova applicazione nel campo del lavoro e non può quindi che riferirsi ai conduttori di tali attrezzature in qualità di lavoratori, così come del resto è possibile leggere nell’articolo 72 comma 2 quando lo stesso legislatore fa richiesta ai datori di lavoro di indicare il nominativo dei lavoratori e di accertarsi del possesso da parte loro dei necessari requisiti di abilitazione.
Diversa è la situazione nel caso in cui il soggetto che prende a noleggio o in concessione una attrezzatura che richiede l’abilitazione sia un lavoratore autonomo in quanto, applicandosi l’Accordo sopraindicato, così come si legge nel primo comma dell’Allegato A dello stesso Accordo, anche ai soggetti di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi anche ai lavoratori autonomi, chi noleggia o concede in uso ad un lavoratore autonomo tali attrezzature sarà ugualmente tenuto all’acquisizione della documentazione attestante la loro abilitazione in assenza della quale non potrà noleggiare o concedere in uso le attrezzature stesse.