FORMAZIONE PREGRESSA lavoratori dirigenti preposti

lavoratori dirigenti preposti
Riconoscimento della FORMAZIONE PREGRESSA

CREDITI FORMATIVI (punto 8) Formazione dei lavoratori

Nuovo rapporto di lavoro:

a) se il nuovo rapporto di lavoro si costituisce con un’azienda dello stesso settore, costituisce credito formativo sia la frequenza della Formazione Generale che specifica.
b )se il nuovo rapporto di lavoro si costituisce con un’azienda di un altro settore, costituisce credito formativo la Formazione Generale, mentre quella specifica deve essere effettuata.
c) se il lavoratore,all’interno di una società di multi servizi, vada a svolgere mansioni a maggior rischio, il credito formativo vale sia per la formazione generale che specifica, con un modulo di integrazione.

Trasferimento mansione o introduzione nuove tecnologie
E’ riconosciuto credito formativo la formazione generale, mentre deve essere ripetuta la formazione specifica relativa alle nuove introduzioni.

Formazione lavoratori somministrati

Le modalità di formazione possono essere concordate tra il somministratore e l’utilizzatore, in particolare la formazione generale a carico del somministratore e quella specifica a carico dell’utilizzatore. In difetto di tali accordi, la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per le quali vengono assunti, a meno che il contratto di somministrazione non prevede tale obbligo a carico dell’utilizzatore.

- La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

Formazione dei lavoratori e dei preposti

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.
L’obbligo di aggiornamento dovrà essere entro 12 mesi (11 gennaio 2013) qualora la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Formazione dei dirigenti.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.


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