Organizzazione della formazione degli operatori accordo stato regione

Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 sulla formazione degli operatori che utilizzano attrezzature di lavoroOrganizzazione della formazione

Per ciascun corso deve essere previsto:
- un RESPONSABILE del progetto formativo, che può essere il docente stesso;
- un REGISTRO di presenza dei partecipanti, a cura del soggetto che realizza il corso;
- un NUMERO di partecipanti non superiore alle 24 unità per singolo corso e per le attività pratiche 1 docente ogni 6 allievi;
- AREA IDONEA allo svolgimento delle attività pratiche e la disponibilità dei carichi da movimentare e dei dpi da utilizzare;
- l’obbligatorietà della FREQUENZA ad almeno il 90% delle ore;
- il rilascio dell’ATTESTATO di abilitazione a seguito del superamento delle prove di valutazione;
- la conservazione della documentazione del corso per almeno 10 anni.

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