Formazione degli Operatori Sancito l'accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome

pleIl 22 Febbraio 2012 è stato approvato un nuovo, ulteriore, accordo per la formazione da parte della Conferenza Stato Regioni. 
Dopo gli accordi descritti nei precedenti articoli, che regolavano la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e Datori di lavoro-RSPP, con i nuovi testi si è fornita regolamentazione per la formazione di quei lavoratori addetti all’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (quello che gergalmente ed erroneamente molti semplificano con il termine “patentino”).
 
Per fugare subito ogni dubbio, ecco l’elenco delle attrezzature per le quali è stata prevista formazione specifica:

1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
2. Gru a torre
3. Gru a bandiera
4. Gru per autocarro
5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (tra cui, dunque, i frequentissimi “muletti”)
6. Trattori agricoli o forestali
7. Macchine per movimentazione terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
8. Pompe per calcestruzzo

L’Accordo sancisce il monte ore minimo della formazione per l’uso di ciascuna delle suddette attrezzature, suddividendolo di volta in volta in “modulo teorico” e “modulo pratico”. Riassumendo i contenuti dell’Accordo, è possibile individuare il seguente monte ore per ciascuna macro-categoria di attrezzature: 

Attrezzatura Modulo Teorico [ore] Modulo Pratico [ore]
PLE 4 da 4 a 6
Gru caricatrici idrauliche 4 8
Gru a torre 8 da 4 a 6
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 8 da 4 a 8
Gru mobili (corso base) 7 7
Gru mobili (modulo aggiuntivo per gru su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) 4 4
Trattori agricoli o forestali 3 5
Movimentazione terra 4 da 6 a 12
Pompe per calcestruzzo 7 7

Il testo dell’Accordo, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore 12 mesi dopo la sua pubblicazione; a ciò si aggiunga che esso prevede un ulteriore lasso di 24 mesi per l’adeguamento delle imprese. Ciò concede uno spazio di circa 3 anni alle aziende per regolarizzare la propria situazione.

La formazione pregressa viene riconosciuta solo se completamente conforme a durate e contenuti indicate nell’emanando accordo; diversamente, se è stata erogata una formazione non conforme o parziale, essa deve essere integrata, entro i termini indicati, mediante corso della durata pari alla durata dei corsi di aggiornamento indicati al punto 6 dell’Accordo (si veda il punto 5 del seguente elenco)

Tra le novità:
1. classi non superiori alle 24 unità
2. rapporto di formazione per la parte pratica non inferiore ad 1/6 (minimo 1 docente ogni 6 partecipanti)
3. presenza documentata ad almeno il 90 del monte ore complessivo
4. rilascio di attestato solo previo superamento di una verifica finale
5. aggiornamento quinquennale della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 dedicate agli argomenti del “modulo pratico”
6. è concessa l’effettuazione di parte della formazione con metodologia e-learning, purché rispettosa di determinate caratteristiche dettagliate nell’Accordo
7. identificazione dei requisiti dei docenti


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