Il
22 Febbraio 2012 è stato approvato un nuovo, ulteriore, accordo per la
formazione da parte della Conferenza Stato Regioni.
Dopo gli accordi
descritti nei precedenti articoli, che regolavano la formazione di
lavoratori, preposti, dirigenti e Datori di lavoro-RSPP, con i nuovi
testi si è fornita regolamentazione per la formazione di quei lavoratori
addetti all’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione (quello che gergalmente ed erroneamente
molti semplificano con il termine “patentino”).
Per fugare subito ogni dubbio, ecco l’elenco delle attrezzature per le quali è stata prevista formazione specifica:
1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
2. Gru a torre
3. Gru a bandiera
4. Gru per autocarro
5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (tra cui, dunque, i frequentissimi “muletti”)
6. Trattori agricoli o forestali
7. Macchine per movimentazione terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
8. Pompe per calcestruzzo
L’Accordo
sancisce il monte ore minimo della formazione per l’uso di ciascuna
delle suddette attrezzature, suddividendolo di volta in volta in “modulo
teorico” e “modulo pratico”. Riassumendo i contenuti dell’Accordo, è
possibile individuare il seguente monte ore per ciascuna macro-categoria
di attrezzature:
Attrezzatura | Modulo Teorico [ore] | Modulo Pratico [ore] |
PLE | 4 | da 4 a 6 |
Gru caricatrici idrauliche | 4 | 8 |
Gru a torre | 8 | da 4 a 6 |
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo | 8 | da 4 a 8 |
Gru mobili (corso base) | 7 | 7 |
Gru mobili (modulo aggiuntivo per gru su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) | 4 | 4 |
Trattori agricoli o forestali | 3 | 5 |
Movimentazione terra | 4 | da 6 a 12 |
Pompe per calcestruzzo | 7 | 7 |
Il
testo dell’Accordo, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, entrerà in vigore 12 mesi dopo la sua pubblicazione; a ciò si
aggiunga che esso prevede un ulteriore lasso di 24 mesi per
l’adeguamento delle imprese. Ciò concede uno spazio di circa 3 anni alle
aziende per regolarizzare la propria situazione.
La
formazione pregressa viene riconosciuta solo se completamente conforme a
durate e contenuti indicate nell’emanando accordo; diversamente, se è
stata erogata una formazione non conforme o parziale, essa deve essere
integrata, entro i termini indicati, mediante corso della durata pari
alla durata dei corsi di aggiornamento indicati al punto 6 dell’Accordo
(si veda il punto 5 del seguente elenco)
Tra le novità:
1. classi non superiori alle 24 unità
2. rapporto di formazione per la parte pratica non inferiore ad 1/6 (minimo 1 docente ogni 6 partecipanti)
3. presenza documentata ad almeno il 90 del monte ore complessivo
4. rilascio di attestato solo previo superamento di una verifica finale
5. aggiornamento quinquennale della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 dedicate agli argomenti del “modulo pratico”
6.
è concessa l’effettuazione di parte della formazione con metodologia
e-learning, purché rispettosa di determinate caratteristiche dettagliate
nell’Accordo
7. identificazione dei requisiti dei docenti
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