Fra le tante modifiche previste si ritiene di segnalare, in particolare, le misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata con l’introduzione nell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 sul campo di applicazione di un comma 13-bis secondo il quale, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, dovranno essere definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 applicabili alle prestazioni di breve durata e che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.
A tal punto però è da porre però in evidenza che, nell’introdurre le semplificazioni che riguardano sia i lavori di breve durata che gli obblighi a carico delle micro e delle piccole aziende, è necessario non cadere nell’errore di collegare automaticamente la gravità dei rischi alla durata della esposizione o alla entità della organizzazione di lavoro perché, come l’esperienza insegna, dietro la breve esposizione o la modesta entità dell’azienda si possono celare anche dei rischi consistenti se non addirittura rilevanti e perché sia l’informazione, la formazione e la prevenzione che la sorveglianza sanitaria vanno legate alla natura ed alla gravità dei rischi effettivamente presenti nell’azienda.
Un’altra importantissima innovazione che si vuole introdurre riguarda, inoltre, la semplificazione del documento di valutazione dei rischi, visto ancora da tanti come un procedimento complesso ed articolato e di difficile attuazione ed applicazione e non come un documento essenziale e fondamentale di prevenzione.
Naturalmente le nuove procedure sono destinate alle aziende con meno di 10 dipendenti e che svolgono attività in settori a basso rischio d'infortunio, settori questi, che saranno individuati in apposito elenco ministeriale, l’ennesimo decreto ministeriale.
Tali aziende potranno procedere alla valutazione semplificata autocertificata solo se le stesse però, nel biennio precedente alla data di pubblicazione sulla G.U. delle disposizioni, non abbiano denunciato casi di malattia professionale e che comunque non abbiano avuto infortuni tali da comportare l'assenza del lavoratore per più di tre giorni. E’ una misura quest’ultima che suona come una sorta di proroga nel tempo di quella agevolazione di cui alla autocertificazione dei rischi che fu introdotta nel 1994 con il D. Lgs. n. 626 e che dopo quasi un ventennio stava per approdare finalmente alla sua eliminazione.
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