Più
sicurezza e meno carte, è la sintesi del primo punto del provvedimento
che semplifica alcuni adempimenti formali in materia di sicurezza sul
lavoro, senza toccare, precisa palazzo Chigi, «gli aspetti sostanziali
della disciplina, la cui effettività viene anzi rafforzata». Si
utilizzano modelli standard e procedure semplificate (da adottare sentite Regioni e parti sociali) nonché l'allungamento dei termini di apertura delle dogane per facilitare il disbrigo delle pratiche per l'import/export.
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Con una nota, il ministro dell'Ambiente Corrado Clini risponde alle critiche sollevate da Legambiente e dal presidente dei Verdi Angelo Bonelli contro la norma, inserita nel disegno di legge sulle semplificazioni amministrative varato dal Governo, che abolisce il silenzio-rifiuto dell'amministrazione per il rilascio del permesso di costruire nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Nemmeno Berlusconi aveva osato tanto. Con la norma del silenzio assenso sulle aree vincolate dal ddl sulle semplificazioni l’Italia rischia una cementificazione per 10 milioni di metri cubi di cemento che rischiano di essere autorizzati irresponsabilmente nelle aree più belle del nostro paese.
- non obbligatorietà di redazione del Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza) nelle attività a basso rischio infortunistico sostituita dalla previsione di un incaricato che sovrintenda le attività di cooperazione e coordinamento;
- non obbligatorietà di redazione del Duvri (e della nuova figura dell’incaricato appena citato) in caso di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature e lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno (rispetto all’attuale durata non superiore ai due giorni);
- semplificazioni (da individuarsi con un successivo decreto interministeriale) per le prestazioni lavorative di breve durata (non superiori a cinquanta giornate lavorative all’anno) relative all’informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria;
- modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), del fascicolo dell’opera e per il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento (anche questi da individuarsi con un successivo decreto ministeriale);
- non applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (relativo alle misure di prevenzione nei cantieri temporanei o mobili) ai “piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi” che non comportino lavori edili o di ingegneria civile (di cui all’allegato X del D.lgs. 81/2008);
- possibilità per i datori di lavoro di attività a basso rischio infortunistico (da individuarsi con un successivo decreto ministeriale) di attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi utilizzando un modello prestabilito (che sarà allegato al decreto ministeriale da emanare);
- semplificazione delle relazioni contenenti i dati sanitari dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria che i medici competenti devono inviare annualmente alle aziende sanitarie locali, semplificazione che avverrà tramite la revisione delle modalità di trasmissione delle informazioni e degli allegati 3A e 3B del D.Lgs. 81/2008 (da poco stabiliti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2012) e che terrà conto dei dati già in possesso di pubbliche amministrazioni; inoltre è fissato il termine del 30 giugno 2013 per l’invio delle relazioni relative al periodo 2007-2012;
- riduzione da 60 a 45 giorni del termine (previsto dal comma 11 dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008) entro il quale l’Inail deve effettuare la prima verifica periodica di una attrezzatura;
- introduzione della possibilità, per le verifiche successive, che queste siano effettuate anche dall’ARPA, ove ciò sia previsto con legge regionale, e introducendo l’obbligo per questi enti (compresi anche INAIL e ASL), di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche; in tal caso il datore di lavoro potrà avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.