a) all’articolo 6, comma 8,dopo la lettera i), è inserita la seguente: “i-bis) redige ogni cinque anni una relazione sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall’articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio”;
b) all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: “3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze o individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Della individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al secondo periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la durata presunta dei lavori, servizi e forniture desunta dal numero delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.”;
c) all’articolo 29, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti: “6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico. Nelle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico i datori di lavoro possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 utilizzando il modello allegato al decreto di cui al precedente periodo.
6-quater. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6-ter trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.”.
2. La prima delle relazioni di cui al comma 1, lettera a), relativa al periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno 2013.
3. Il decreto di cui all’articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera b) è adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
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