![legge di stabilità 2013 procedure standard](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1_XKq8A0DjqdHeHK8GSNASQ-z2GJrsQ9LDxwcqU50Hjq4zxE64IwYAtX3_xotZspZOVRtuAzOBbjzWSNVo6CeYdPkn9asnt29l218XRWilPUp5hyM36puqlbr3IjOVZu-Dzmwa43318Qy/s1600/infos.png)
Originariamente, a questa tipologia di aziende era stato reso possibile l’uso dell’autocertificazione fino e non oltre il 30 giugno 2012. Successivamente, in attesa della definizione delle procedure standardizzate , per effetto dell’art. 1, c. 2 del Decreto legge 57 del 12 maggio 2012 (Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle micro imprese), il termine venne differito al 31 dicembre 2012.
Quindi ,
i datori di lavoro che occupano fino a 10 addetti potranno attestare di aver provveduto a effettuare la valutazione dei rischi fino al 30 giugno 2013.
Il differimento del termine dettato dall’articolo 29, comma 5 del dlgs n. 81/2008, in scadenza il 31 dicembre prossimo, è contenuto nell’emendamento alla legge di stabilità che reca tutte le proroghe di fine anno.
E' stato inserito nella "Legge di Stabilità 2013", approvata in via definitiva oggi alla Camera, l'emendamento che proroga al 30 giugno 2013 la validità dell'autocertificazione della Valutazione dei Rischi ai fini del D. Lgs. 81/08.
Ci sarà quindi più tempo anche per la compilazione del nuovo "Documento di Valutazione dei Rischi standardizzato".
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