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Viene, quindi, confermata
l’interpretazione formulata dall’Ance all’indomani
dell’entrata in vigore del decreto, in base alla quale il
materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è
stato prodotto è
escluso dall’ambito di applicazione della normativa sui
rifiuti ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (Codice
dell’ambiente) e quindi anche della disciplina del DM
161/2012.
Il Ministero interviene,
altresì, con riferimento all’applicabilità della procedura
prevista nel decreto ai materiali da scavo prodotti
nell’ambito dei cd. piccoli cantieri (cantieri sino a 6000
mc), precisando che il decreto “non
tratta l’argomento in quanto l’art. 266, comma 7, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come
modificato dall’art. 2, comma 45-bis. D.lgs. n. 4 del 2008
indicava la necessità di un diverso decreto”.
La nota del Ministero crea
però nuove incertezze applicative dalle quali possono
derivare i seguenti comportamenti operativi:
1. In via principale trattare
i materiali come rifiuti e quindi conferirli in discarica o
impianto di trattamento;
2. In alternativa e se
economicamente conveniente, applicare il DM 161/2012,
qualora si rispettino le relative condizioni e prescrizioni,
al di là delle indicazioni del Ministero sulla sua presunta
inapplicabilità;
3. In via subordinata
ricomprendere i materiali nell’ambito della categoria dei
sottoprodotti di cui all’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006,
al ricorrere delle relative condizioni, anche se in assenza
dello specifico decreto.
Ad arricchire questo scenario
di incertezza contribuiscono le diverse indicazioni
operative che alcune Regioni (Friuli Venezia Giulia, art.
199 della L.R. 26/2012; Veneto) stanno predisponendo in
materia proprio in considerazione sia dell’onerosità
amministrativa ed economica dell’applicazione del DM
161/2012 per i piccoli cantieri sia della necessità di
ridurre la produzione di rifiuti.
In allegato la nota
predisposta dalla Segreteria Tecnica del ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Fonte: ANCE
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