DM 161/2012 chiarimenti

DM 161/2012Il DM 161/2012 non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto: lo chiarisce il ministero dell’Ambiente con una nota predisposta dalla Segreteria Tecnica in risposta ad un quesito posto dall’Ordine dei geologi dell’Umbria.
 
Viene, quindi, confermata l’interpretazione formulata dall’Ance all’indomani dell’entrata in vigore del decreto, in base alla quale il materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è stato prodotto è escluso dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) e quindi anche della disciplina del DM 161/2012.
 
Il Ministero interviene, altresì, con riferimento all’applicabilità della procedura prevista nel decreto ai materiali da scavo prodotti nell’ambito dei cd. piccoli cantieri (cantieri sino a 6000 mc), precisando che il decreto “non tratta l’argomento in quanto l’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall’art. 2, comma 45-bis. D.lgs. n. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto”.
 
La nota del Ministero crea però nuove incertezze applicative dalle quali possono derivare i seguenti comportamenti operativi:
 
1. In via principale trattare i materiali come rifiuti e quindi conferirli in discarica o impianto di trattamento;
 
2. In alternativa e se economicamente conveniente, applicare il DM 161/2012, qualora si rispettino le relative condizioni e prescrizioni, al di là delle indicazioni del Ministero sulla sua presunta inapplicabilità;
 
3. In via subordinata ricomprendere i materiali nell’ambito della categoria dei sottoprodotti di cui all’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006, al ricorrere delle relative condizioni, anche se in assenza dello specifico decreto. 
 
Ad arricchire questo scenario di incertezza contribuiscono le diverse indicazioni operative che alcune Regioni (Friuli Venezia Giulia, art. 199 della L.R. 26/2012; Veneto) stanno predisponendo in materia proprio in considerazione sia dell’onerosità amministrativa ed economica dell’applicazione del DM 161/2012 per i piccoli cantieri sia della necessità di ridurre la produzione di rifiuti. 
 
In allegato la nota predisposta dalla Segreteria Tecnica del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Fonte: ANCE

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