Fatto
1. Con sentenza 24.5.2012 il Tribunale di Torino ha dichiarato D. P. colpevole della contravvenzione di cui all'art. 22 del D.Lvo n. 626/1994
perché, quale l.r. della società cooperativa G., ometteva di assicurare
informazioni sulla sicurezza, osservando in particolare, per quanto
interessa in questa sede, che la formazione fornita al lavoratore C. G. (impartite mediante due incontri di quindici minuti ciascuno) non fosse adeguata.
2. Il D. P. ricorre per cassazione denunziando due motivi.
Responsabilità
di un datore di lavoro per incontri formativi brevi: necessario
accertamento della comprensione da parte dei lavoratori, soprattutto se
stranieri
Roma, il 4.6.2013
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