Sentenza formazione

Fatto

1. Con sentenza 24.5.2012 il Tribunale di Torino ha dichiarato D. P. colpevole della contravvenzione di cui all'art. 22 del D.Lvo n. 626/1994 perché, quale l.r. della società cooperativa G., ometteva di assicurare informazioni sulla sicurezza, osservando in particolare, per quanto interessa in questa sede, che la formazione fornita al lavoratore C. G. (impartite mediante due incontri di quindici minuti ciascuno) non fosse adeguata.

2. Il D. P. ricorre per cassazione denunziando due motivi.

Responsabilità di un datore di lavoro per incontri formativi brevi: necessario accertamento della comprensione da parte dei lavoratori, soprattutto se stranieri

Roma, il 4.6.2013 



Commenti