SISTRI al via dal 1° ottobre 2013: la Circolare esplicativa

sistriL’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un  obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:

-  i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;
-  gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:

-  “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;
-  “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
-  i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.

La norma non contempla l’obbligo di iscrizione per

-   i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
-   gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
-   i  trasportatori  di  rifiuti  urbani  del  territorio  di  regioni  diverse  dalla Regione Campania.

Detti soggetti possono aderire al SISTRI  su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013.

Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  potranno  essere  specificate  le categorie  di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,  eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo  decreto deve comunque essere adottato entro il 3 marzo 2014.






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