Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Questi
documenti si propongono di offrire utili indicazioni a carattere
volontario al datore di lavoro per garantire gli interventi di
controllo, non straordinari (cfr. art. 71 comma 8 lett. b) punto 2), da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la
permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso
ininterrotto dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo
dell’apparecchio di sollevamento ovvero dell’accessorio di sollevamento
utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul
mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di
entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il
manuale risulta smarrito ed il
fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia).
Laddove, infatti, il manuale del fabbricante risulti disponibile o
comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro.
Si precisa che per quanto riguarda gli adempimenti di cui all’art. 71 comma 8 lett. a) per gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso questi debbano ritenersi comunque
già soddisfatti trattandosi di macchine già in servizio. Il documento
riporta anche indicazioni sui controlli da effettuarsi sugli accessori di sollevamento, come di seguito definiti.
Poiché
il presente documento riguarda macchine prive di manuale d’uso e
manutenzione nelle definizioni di seguito riportate, riprese dalle norme
di riferimento, è stato eliminato qualsiasi richiamo al manuale d’uso, perché non disponibile.
Il
documento prevede una prima sezione dedicata alla specifica tipologia
di attrezzatura, ovvero gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso,
articolata in due parti: una
generale, in cui sono individuati gli elementi delle attrezzature che
vanno sottoposti a controlli, con la specifica del personale competente per
eseguirli e le finalità degli stessi; una seconda, in cui sono
dettagliati in modo più approfondito i controlli da eseguirsi sugli
elementi della macchina ritenuti più critici o necessitanti di ispezioni più articolate.
Nella
seconda sezione, invece, sono trattati gli accessori di sollevamento
non forniti di serie come parte integrante dell’attrezzatura di
sollevamento; anche questa
sezione è articolata in una parte generale che individua gli elementi
oggetto dei controlli, finalizzati ad aspetti strutturali e circuitali, e
le figure che dovrebbero condurli, ed una parte di dettaglio su alcuni interventi da eseguirsi.
Nell’appendice
A, allo scopo di fornire uno strumento di supporto per le diverse
figure coinvolte fattivamente nei controlli, sono state elaborate delle check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza richiesta.
Nell’appendice
B è riportato un fac simile di registro utile strumento per annotare i
controlli condotti sull’attrezzatura di lavoro, al fine anche di
ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Schede
per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di
sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di
sollevamento”
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