
Nel Titolo II si stabiliscono le misure di Efficienza nell'uso dell'energia (art. 4-9) , al Titolo III le misure di Efficienza nella fornitura dell'energia (artt. 10-11), mentre sono dettate Disposizioni orizzontali (artt 12-16 - Titolo IV) e Finali (Titolo V)
All'ENEA
(art. 4) il compito di elaborare una proposta di interventi di
medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica
degli immobili, da sottoporre al Ministro dello sviluppo economico e al
Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, d'intesa con la conferenza unificata.
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102
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