LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 13 novembre 2014:
VISTO l’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni
VISTO l’accordo Stato- Regioni del 7 febbraio 2013 ( rep. atti n. 53/CSR) concernente la proroga del Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012, con il quale si è convenuto di avviare i lavori per l’elaborazione del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione per il quinquennio 2014-2018;
VISTO l’articolo 17, comma 1 dell’Intesa Stato - Regioni del 10 luglio 2014 (rep. atti n. 82/CSR) concernente il nuovo Patto per la salute 2014 -2016, che conferma, per gli anni 2014 - 2016, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1 dello stesso Patto, la destinazione di 200 milioni di euro annui, oltre alle risorse individuate a valere sulla quota di finanziamento vincolato per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni;
VISTA la nota in data 18 settembre 2014, diramata in data 22 settembre 2014, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini dell’acquisizione della prescritta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la proposta indicata in oggetto;
VISTA la nota in data 29 ottobre 2014, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha chiesto la convocazione di una riunione tecnica per l’approfondimento del suddetto provvedimento;
RILEVATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi in data 5 novembre 2014, il Coordinamento interregionale ha formulato talune richieste emendative sulla proposta di intesa in oggetto;
VISTA la nota in data 10 novembre 2014, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva del provvedimento di cui trattasi che recepisce le predette richieste emendative formulate dalle Regioni;
ACQUISITO, in corso di seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE INTESA
sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018, nei termini di seguito riportati:
Articolo 1
(Piano Nazionale della Prevenzione)
1. E' approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2014 – 2018, di cui all' Allegato A, parte integrante del presente atto.
2. Le Regioni, entro il 31 dicembre 2014, recepiscono con apposita Delibera il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, disponendo:
· di applicare, nella elaborazione del proprio PRP, la visione, i principi, le priorità, la struttura del PNP;
· la preliminare individuazione dei programmi regionali, il più possibile integrati e trasversali rispetto ad obiettivi e azioni, con i quali si intende dare attuazione a tutti i macro obiettivi e a tutti gli obiettivi centrali;
· la definizione degli elementi - contesto, profilo di salute, trend dei fenomeni, continuità con quanto conseguito nel precedente PRP- funzionali ai programmi regionali individuati.
3. Le Regioni si impegnano ad adottare, entro il 31 maggio 2015, il Piano Regionale di Prevenzione per la realizzazione del PNP 2014 - 2018 attraverso i programmi individuati sulla base di quanto disposto al punto 2 del presente Articolo.
4. Le Regioni e Province autonome convengono di confermare per gli anni 2014 - 2018, per la completa attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione, come previsto dall'articolo 3 dell'Intesa del 3 marzo 2005, la destinazione di 200 milioni dì euro, oltre alle risorse previste dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 7 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni. Tali somme sono finalizzate a sostenere il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione 2014 - 2018, lo sviluppo dei sistemi di sorveglianza e l'armonizzazione delle attività di prevenzione negli ambiti territoriali.
5. Le Regioni trasmettono annualmente alla Direzione operativa del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie idonea documentazione sulle attività svolte, per consentire alla medesima Direzione di certificare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti dai Piani regionali anche ai fini di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005. A seguito di valutazione positiva degli stati di avanzamento raggiunti, le Regioni accedono alle somme vincolate al raggiungimento degli obiettivi di Piano di cui al comma 3.
6. I criteri per la valutazione e la certificazione dei Piani Regionali medesimi sono individuati con apposito Accordo Stato Regioni entro il 31 gennaio 2015.
7. Il coordinamento dell'attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2014 - 2018 è affidato al Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione, che assicura il necessario raccordo operativo con le Direzioni generali e della sanità animale e dei farmaci veterinari e per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione. Il Coordinatore operativo di ciascun Piano regionale è individuato - con atto formale della Regione - entro trenta giorni dalla stipula della presente Intesa.
8. Restano ferme le funzioni già attribuite, nelle materie oggetto della presente Intesa, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome ai sensi del proprio Statuto e delle relative norme di attuazione.
Nella odierna seduta del 13 novembre 2014:
VISTO l’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni
VISTO l’accordo Stato- Regioni del 7 febbraio 2013 ( rep. atti n. 53/CSR) concernente la proroga del Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012, con il quale si è convenuto di avviare i lavori per l’elaborazione del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione per il quinquennio 2014-2018;
VISTO l’articolo 17, comma 1 dell’Intesa Stato - Regioni del 10 luglio 2014 (rep. atti n. 82/CSR) concernente il nuovo Patto per la salute 2014 -2016, che conferma, per gli anni 2014 - 2016, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1 dello stesso Patto, la destinazione di 200 milioni di euro annui, oltre alle risorse individuate a valere sulla quota di finanziamento vincolato per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni;
VISTA la nota in data 18 settembre 2014, diramata in data 22 settembre 2014, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini dell’acquisizione della prescritta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la proposta indicata in oggetto;
VISTA la nota in data 29 ottobre 2014, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha chiesto la convocazione di una riunione tecnica per l’approfondimento del suddetto provvedimento;
RILEVATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi in data 5 novembre 2014, il Coordinamento interregionale ha formulato talune richieste emendative sulla proposta di intesa in oggetto;
VISTA la nota in data 10 novembre 2014, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva del provvedimento di cui trattasi che recepisce le predette richieste emendative formulate dalle Regioni;
ACQUISITO, in corso di seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE INTESA
sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018, nei termini di seguito riportati:
Articolo 1
(Piano Nazionale della Prevenzione)
1. E' approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2014 – 2018, di cui all' Allegato A, parte integrante del presente atto.
2. Le Regioni, entro il 31 dicembre 2014, recepiscono con apposita Delibera il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, disponendo:
· di applicare, nella elaborazione del proprio PRP, la visione, i principi, le priorità, la struttura del PNP;
· la preliminare individuazione dei programmi regionali, il più possibile integrati e trasversali rispetto ad obiettivi e azioni, con i quali si intende dare attuazione a tutti i macro obiettivi e a tutti gli obiettivi centrali;
· la definizione degli elementi - contesto, profilo di salute, trend dei fenomeni, continuità con quanto conseguito nel precedente PRP- funzionali ai programmi regionali individuati.
3. Le Regioni si impegnano ad adottare, entro il 31 maggio 2015, il Piano Regionale di Prevenzione per la realizzazione del PNP 2014 - 2018 attraverso i programmi individuati sulla base di quanto disposto al punto 2 del presente Articolo.
4. Le Regioni e Province autonome convengono di confermare per gli anni 2014 - 2018, per la completa attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione, come previsto dall'articolo 3 dell'Intesa del 3 marzo 2005, la destinazione di 200 milioni dì euro, oltre alle risorse previste dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 7 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni. Tali somme sono finalizzate a sostenere il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione 2014 - 2018, lo sviluppo dei sistemi di sorveglianza e l'armonizzazione delle attività di prevenzione negli ambiti territoriali.
5. Le Regioni trasmettono annualmente alla Direzione operativa del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie idonea documentazione sulle attività svolte, per consentire alla medesima Direzione di certificare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti dai Piani regionali anche ai fini di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005. A seguito di valutazione positiva degli stati di avanzamento raggiunti, le Regioni accedono alle somme vincolate al raggiungimento degli obiettivi di Piano di cui al comma 3.
6. I criteri per la valutazione e la certificazione dei Piani Regionali medesimi sono individuati con apposito Accordo Stato Regioni entro il 31 gennaio 2015.
7. Il coordinamento dell'attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2014 - 2018 è affidato al Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione, che assicura il necessario raccordo operativo con le Direzioni generali e della sanità animale e dei farmaci veterinari e per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione. Il Coordinatore operativo di ciascun Piano regionale è individuato - con atto formale della Regione - entro trenta giorni dalla stipula della presente Intesa.
8. Restano ferme le funzioni già attribuite, nelle materie oggetto della presente Intesa, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome ai sensi del proprio Statuto e delle relative norme di attuazione.
Commenti