Sicurezza nelle Scuole – Indicazioni a.s. 2014/2015
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio V –Politiche formative e rapporti con la Regione e gli Enti locali – Progetti Europei – Edilizia Scolastica
La
Direzione Generale ritiene opportuno ripercorrere brevemente i
principali adempimenti in materia di salute e sicurezza, per una
migliore e più consapevole gestione delle tante incombenze cui il
Dirigente Scolastico è chiamato in quest’ambito.
Con la pubblicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
il quadro normativo di riferimento è ormai consolidato da tempo ed è
ben delineato anche per le Istituzioni scolastiche. E’ indispensabile
tuttavia che ogni Dirigente abbia la massima consapevolezza della
cogenza degli interventi di tipo gestionale ed organizzativo che gli
competono, nonché delle opportunità offerte su vari fronti
dall’organizzazione in Reti territoriali caratteristica della nostra
regione.
Non
vi è dubbio che la Scuola rappresenti il contesto ideale per radicare
nelle future generazioni la cultura della sicurezza, non tanto come
regola astratta, bensì come stile di vita da seguire in tutti i contesti
sociali. L’attuazione di un convinto programma di attività, sia sul
piano organizzativo che su quello non meno importante della formazione
del personale e della didattica, non potrà che contribuire in maniera
determinante alla creazione di un contesto ambientale e sociale
favorevole alla trasmissione dei saperi essenziali e al consolidamento
di una reale sensibilità verso i temi della sicurezza da parte dei
giovani che frequentano le nostre scuole.
Per
accompagnare le Istituzioni scolastiche autonome in questo processo di
miglioramento continuo, si ritiene doveroso ripercorrere brevemente i
punti essenziali della normativa in vigore che riguarda il sistema
Scuola, nonché il collegato gestionale che ne deriva. In tal senso si
propone l’allegato documento analitico.
Pare
opportuno anche ricordare che da quasi otto anni esiste ed opera il
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole – SiRVeSS,
che, grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto, la Direzione per la Prevenzione della Regione Veneto, l’INAIL
regionale, la Direzione Regionale del Lavoro e il Comando Regionale dei
Vigili del fuoco, rappresenta per tutte le scuole del Veneto una sorta
di “consulta permanente interistituzionale” sui temi della sicurezza in
ambito scolastico. Come tale si propone come osservatorio delle
esperienze condotte in Veneto e in altre regioni e opera per promuovere,
indirizzare e diffondere le esperienze positive, sia concernenti la
didattica che la gestione della sicurezza.
La pubblicazione dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21/12/2011
ha definitivamente colmato le ultime, residue lacune procedurali in
merito all’ottemperanza dell’obbligo di effettuare la formazione dei
lavoratori, già in vigore con il D.Lgs. 626/94 e ribadito dal più
recente D.Lgs. 81/08 (art. 37). Si è dunque
definitivamente consolidato il principio secondo cui la formazione del
personale all’interno del mondo del lavoro debba essere il perno attorno
cui ruota gran parte dell’azione preventiva posta in essere dai datori
di lavoro.
Per
la specificità del contesto e dell’utenza cui si rivolge, in ambito
scolastico la formazione alla sicurezza richiede una particolare
attenzione e deve coinvolgere tutto il personale, in quanto solo con una
fattiva collaborazione di tutti i soggetti presenti nell’Istituzione
scolastica, ognuno per il ruolo educativo che gli è proprio, è possibile
avviare un percorso concreto di crescita culturale e di consapevolezza
anche tra gli allievi. È altresì vero, tuttavia, che anche questi ultimi
debbono essere coinvolti nell’azione formativa, con modalità
realizzative ed approfondimenti commisurati alla loro età e maturità. In
particolare deve essere dedicato il necessario approfondimento
all’individuazione di eventuali profili di equiparazione degli studenti a
lavoratori e, di conseguenza, dei loro insegnanti come preposti. In
questo caso, infatti, sussiste l’obbligo di formazione (generale e
specifica, ai sensi del già citato Accordo) degli studenti e della
formazione particolare dei preposti.
Commenti