La responsabilità in questione si fonda
sostanzialmente sulla presunzione che il reato commesso da chi fa parte
dell’ente - a qualsiasi livello - sia conseguenza d’inadeguatezza
organizzativa e violazione dell’obbligo di vigilanza; tanto è vero che
l’ente non risponde qualora dimostri di aver adottato un efficace
modello organizzativo e di averne attribuito la vigilanza ad un organo
interno dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo (ODV-Organo di Vigilanza).
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— portaleconsulenti (@portaleconsulen) 5 Febbraio 2015
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