L’ interpello n. 16/2013 che indica come l'attività di montaggio e smontaggio di scaffalature metalliche possa determinare l’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 in relazione alla tipologia delle scaffalature ed al contesto nel quale devono essere montate.
Infatti si possono avere riguardo alle scaffalature metalliche una “moltitudine di tipologie significativamente differenti”. Ad esempio si possono avere:
- “scaffalature leggere (scaffalature da negozio o commerciali, scaffalature da archivio, scaffalature da magazzino);
- scaffalature medie e pesanti (cantilever, drive in, drive trough, portapallet); - scaffalature molto pesanti (magazzini portacoils, portalamiere con portata per piano - ogni livello di ciascuna luce - da 5t a 20t);
- magazzini dinamici a gravità (magazzini dinamici pesanti con rulli in acciaio per pallet, magazzini dinamici leggeri con rulli in materiale plastico per scatole, contenitori ecc.);
- magazzini ed archivi automatizzati (magazzini per capi appesi o stesi, magazzini o archivi rotanti verticali, magazzini o archivi rotanti orizzontali, magazzini traslanti verticali, magazzini con trasloelevatore);
- archivi e magazzini mobili o compattabili (compattabili leggeri, compattabili pesanti); - scaffalature autoportanti (veri e proprio edifici che sorreggono il tetto di copertura dell'edificio);
- scaffalature leggere con passerelle multipiano (dotate di passerelle utilizzate per il passaggio di lavoratori)”.
La Commissione Interpelli ritiene “che le scaffalature metalliche non siano attrezzature di lavoro, come definite dall'art. 69, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di macchine ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010”, invero diversamente da quanto affermato da una precedente parere del Ministero del Lavoro del 1995.
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