Regolamento REACH
L’Unione europea (UE) ha ammodernato la legislazione europea in materia
di sostanze chimiche e istituito il sistema REACH, un sistema integrato
di registrazione, di valutazione, di autorizzazione e di restrizione
delle sostanze chimiche. Scopo di tale sistema è migliorare la
protezione della salute umana e dell’ambiente, mantenendo la
competitività e rafforzando lo spirito di innovazione dell’industria
chimica europea. È stata inoltre istituita un’Agenzia europea delle
sostanze chimiche, incaricata della gestione quotidiana delle esigenze
relative al sistema REACH.
Il campo d’applicazione del regolamento copre tutte le sostanze fabbricate, importate, commercializzate o utilizzate, in quanto tali o nelle miscele.
Il regolamento esclude dal suo campo d’applicazione:
Il regolamento esclude dal suo campo d’applicazione:
- le sostanze radioattive (a cui si applica la direttiva 96/29/Euratom);
- le sostanze assoggettate a controllo doganale che sono in deposito temporaneo, in zone franche o in depositi franchi in vista di una riesportazione oppure ancora in transito;
- le sostanze intermedie non isolate;
- il trasporto di sostanze pericolose; e
- i rifiuti.
Il primo documento che
presentiamo, a cura della Dott.ssa Angela Ganzi e del Dr. Stefano Sghedoni
(Servizio Igiene e Sanità Pubblica Azienda USL Reggio Emilia) si intitola “La vigilanza nazionale, regionale e
provinciale sull’applicazione del Regolamento 1907/2006 (R.E.A.C.H): cosa è
stato fatto e cosa si farà”.
Il Regolamento
REACH (art. 1 comma 1) ‘ha lo scopo
di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e
dell’ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione
dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di
sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e
l’innovazione’.
Ma per conseguire questi
obiettivi il REACH prevede una corposa ed impegnativa serie di adempimenti sia
da parte dell’industria che da parte degli Stati Membri ed è “necessaria una rete
di vigilanza e controlli che garantisca l’applicazione uniforme del REACH.
E per fare in modo che questa delicata attività, data anche la complessità
della norma, sia eseguita al meglio è necessario un coordinamento fra ECHA e
gli Stati Membri che si concretizza nel FORUM
(Forum for Exchange of Information on Enforcement)”.
Nel FORUM i rappresentanti dei 27
Stati Membri “hanno il compito di assicurare che venga intrapresa
un’appropriata attività di vigilanza per
verificare la completa attuazione delle norme REACH da parte di tutti gli
attori della catena di distribuzione: dalla produzione, importazione, uso,
distribuzione e immissione sul mercato delle sostanze in quanto tali o nelle
miscele o negli articoli”. Infatti non bisogna dimenticare che l’applicazione
uniforme del REACH è una priorità. Ed infatti i lavori del forum tendono ad
armonizzare le varie operazioni di controllo nei 27 stati membri.
Questi nel dettaglio i compiti del FORUM:
- diffonde le buone pratiche e
mette in luce i problemi a livello comunitario;
- propone, coordina e valuta
progetti di applicazione ed ispezioni congiunte armonizzati;
- coordina gli scambi di
ispettori;
- definisce strategie di
applicazione e le migliori prassi in materia di applicazione;
- elabora metodi e strumenti di
lavoro per gli ispettori locali;
- mette a punto una procedura per
lo scambio elettronico di informazioni”.
E il Forum indica: i soggetti da
sottoporre a vigilanza (target group); gli obiettivi del controllo (focus, art.
sui quali fare vigilanza, metodologia); la quantificazione numerica dei
controlli (n°min. di ispezioni in un arco di tempo); gli strumenti da
utilizzare in vigilanza (CHECK LIST: EN-Force 1, EN-Force 2, EN-Force 3);
modalità di rendicontazione dei controlli; la modalità di Informazione del
progetto; modalità di Formazione ispettori;...
Concludiamo ricordando che ad
oggi i progetti di vigilanza
predisposti dal Forum sono 3:
- REACH-EN-FORCE 1: in questo caso il target group è costituto dai
fabbricanti e importatori. L’obiettivo dell'ispezione è l’attuazione della
registrazione preliminare/registrazione delle sostanze soggette a regime
transitorio (artt. 5-6) la presenza
delle SDS (art 31 - disponibilità, lingua e 16 punti);
- REACH-EN-FORCE 2: “lo scopo delle verifiche del REACH-EN-FORCE 2 è
fare in modo che i responsabili della formulazione di miscele (DU) rispettino
alcuni dei requisiti essenziali dei Reg.
REACH (obbligo della Comunicazione a valle) e
CLP (Notifica della classificazione & E ad ECHA, Archiviazione delle
informazioni per 10 anni dopo l'ultima fornitura)”;
- REACH-EN-FORCE 3: è il terzo progetto del Forum e “si propone di
verificare l'osservanza degli obblighi di registrazione previsti dal REACH da
parte dei Fabbricanti, Importatori e Rappresentanti Esclusivi in stretta
collaborazione con le Dogane”.
Presentiamo un secondo intervento
che ci permette non solo di ripercorrere i vari regolamenti (REACH, CLP E SDS),
ma anche di focalizzare l’attenzione su alcune prossime scadenze.
In “REACH, CLP, SDS: scadenze, novità, strumenti informativi e prospettive
del sistema nazionale e regionale di controllo”, a cura della Dott.ssa
Patrizia Ferdenzi (Coordinatrice Attività Vigilanza e Controllo Autorità
Competente REACH/CLP) viene fatta un’ampia panoramica sul tema delle
preregistrazioni e registrazioni, sulla candidate list (elenco di sostanze
estremamente problematiche da cui vengono selezionate le sostanze da inserire
nell'Allegato XIV del Regolamento REACH),
sulla classificazione e sulle schede di sicurezza.
Ci soffermiamo in particolare
sulle schede di sicurezza e su
alcune indicazioni che riguardano in specifico il Regolamento
Europeo 453/2010 che aggiorna l’Allegato II del Regolamento REACH tenendo
conto dei nuovi criteri CLP.
Ripercorriamo velocemente, a
questo proposito, alcune scadenze passate e future:
- dal 1 dicembre 2010 tutti i
fornitori di sostanze e miscele pericolose devono obbligatoriamente fornire SDS
conformi all’Allegato I del Reg.
453/2010;
- dal 1 dicembre 2012 non è più
valida nessuna deroga per le sostanze (art. 2, comma 6, paragrafo 1 Reg.
453/2010);
- dal 1 giugno 2015 tutti i fornitori di sostanze e miscele pericolose dovranno
obbligatoriamente fornire SDS conformi all’Allegato II del Reg. 453/2010;
- dal 1 giugno 2017 non sarà più
valida nessuna deroga per le miscele (art. 2, comma 6, paragrafo 2 Reg.
453/2010).
Queste sono invece alcune
caratteristiche della schede
di sicurezza (SDS):
- la SDS deve essere fornita solo
se si applicano specifiche proprietà pericolose;
- la SDS prescinde da limiti
quantitativi di produzione /importazione;
- la SDS rimane uno strumento
destinato all’utilizzatore professionale;
- per gli articoli non è prevista
SDS;
- nessuna delle informazioni
contenute nella SDS può essere considerata confidenziale (ad eccezione del nome
chimico per alcune categorie di pericolo e dietro autorizzazione);
- non vi è alcun obbligo formale
di una SDS pronta per tutti i prodotti per cui non vi è obbligo legale di SDS”.
E la SDS va fornita obbligatoriamente:
- “a tutti gli utilizzatori a
valle al momento o anteriormente alla prima fornitura delle sostanze o delle
miscele pericolose”;
- “successivamente, in occasione
di ogni aggiornamento, a tutti coloro che hanno acquistato il prodotto nel
corso dei 12 mesi precedenti (tracciabilità e conservazione delle
informazioni)”.
E la scheda deve essere
aggiornata tempestivamente:
a)” non appena si rendono disponibili
nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o
nuove informazioni sui pericoli;
b) allorché è stata rilasciata o
rifiutata un'autorizzazione;
c) allorché è stata imposta una
restrizione”.
Concludiamo l’articolo riportando
la risposta ad una domanda sulla scheda di sicurezza estesa. Quando si deve trasmettere ai clienti una
SDS con allegato lo scenario di esposizione?
Nell’intervento si indica che “in
conformità all'articolo 31(9) un fornitore deve aggiornare la sua SDS senza
indebito ritardo non appena si rendono disponibili nuove informazioni che
possono riguardare le misure di gestione del rischio o sui pericoli. Uno
scenario di esposizione (ES) è considerato come nuova informazione e quindi non
appena questo si rende disponibile dovrà essere effettuato l'aggiornamento
della SDS. Questa SDS aggiornata (quella contenente in allegato lo ES) dovrà
essere trasmessa senza indebito ritardo a tutti clienti cui è stata fornita la
sostanza o la miscela entro i 12 mesi precedenti [Helpdesk REACH Sviluppo
Economico]”.
“ La vigilanza nazionale, regionale e provincialesull’applicazione del Regolamento 1907/2006 (R.E.A.C.H): cosa è stato fatto ecosa si farà”, a cura della Dott.ssa Angela Ganzi e del Dr. Stefano
Sghedoni - Servizio Igiene e Sanità Pubblica Azienda USL Reggio Emilia (formato
PDF, 5.56 MB).
“ REACH, CLP, SDS: scadenze, novità, strumenti informativi eprospettive del sistema nazionale e regionale di controllo”, a cura della
Dott.ssa Patrizia Ferdenzi - Coordinatrice Attività Vigilanza e Controllo
Autorità Competente REACH/CLP (formato PDF, 8.86 MB).
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