La collaborazione del Medico Competente (MC)
Il MC è chiamato dalla normativa a svolgere una funzione fondamentale
per la tutela della salute dei lavoratori, uno dei punti di forza della sua
attività dovrebbe essere proprio la collaborazione
alla valutazione del rischio.
Una collaborazione che “comporta
una assunzione di responsabilità professionale e che si sostanzia attraverso un
contributo tecnico che riguarda molteplici aspetti del rapporto salute e
lavoro. Un contributo che può abbracciare, quindi, aspetti di igiene del
lavoro, tossicologici, di ergonomia, per arrivare ad aspetti
organizzativo-relazionali”.
Se con il D.Lgs. 81/2008 si pone
l'accento sull'obbligo di collaborazione (art. 25), in “assenza di linee-guida
o di protocolli operativi espressi da parte di organi istituzionali o società
scientifiche, tale condizione ha portato a comportamenti difformi fra i diversi
professionisti medici e fra gli operatori degli organi di vigilanza”.
E riguardo agli esiti
giurisprudenziali di questa situazione, si segnala la sentenza della Cassazione
penale del 15 gennaio 2013 che “ha rigettato il ricorso di un medico
competente condannato per il reato contravvenzionale previsto dall’art. 25
c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, per non aver collaborato con il datore di
lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria,
all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la
parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso”.
Le linee di indirizzo regionali
indicano che “alcune delle attività in obbligo al MC, la relativa modalità di
svolgimento e tenuta documentale, testimoniano una collaborazione
efficace e dimostrabile”.
In particolare:
- “la programmazione del controllo sanitario dei lavoratori, con le
indicazioni dei lavoratori che devono essere sottoposti allo stesso,
specificando eventuali esami strumentali e/o di laboratorio mirati al rischio;
il protocollo di sorveglianza sanitaria deve essere allegato al DVR;
- l'elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza
sanitaria e dal monitoraggio biologico: l'analisi di tali dati consente di
ottenere informazioni anonime collettive assai utili ai fini della
individuazione di elementi di rischio in grado di agire sulla salute dei
lavoratori (questa eventualità è espressamente prevista dall'art. 35 del D.lvo
81/08)”.
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