Il datore di lavoro che eroghi una formazione senza la collaborazione di
un organismo paritetico non può essere sanzionato per formazione non
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. Il Ministero
del lavoro risponde in tal senso al quesito posto sulle sanzioni
applicabili al datore di lavoro che, nell’adempiere all’obbligo di
assicurare al lavoratore una formazione soddisfacente ed adeguata, si
avvale di Organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi.
Per fornire un po’ di chiarezza sull’interpretazione normativa è intervenuta lunedì scorso la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con una Nota del 8 giugno 2015, risponde ad alcuni quesiti in merito al rapporto con gli Organismi paritetici, specialmente laddove non in possesso dei requisiti di legge. Una nota che si sofferma anche sul significato del termine "collaborazione" e sull'importanza dell'effettività e adeguatezza della formazione erogata anche nel caso della mancata collaborazione con gli organismi indicati al comma 12, articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
Spetta al datore di lavoro verificare il possesso dei requisiti da parte dell’Organismo paritetico.
Il
legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza
della norma (comma 12, dell’art. 37), ma alcuni uffici applicano la
sanzione per violazione dell’art. 37, comma 1, del D.L.vo n. 812008 ritenendo la formazione non sufficiente e non adeguata.
Secondo
il Ministero del lavoro l’adeguatezza e la sufficienza della formazione
non devono accertarsi in base alla collaborazione con gli organismi
paritetici, ma in relazione a quanto previsto nell’accordo Stato -
Regioni del 21 dicembre 2011.
In
conclusione, un datore di lavoro che eroghi una formazione senza la
collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato per
formazione non sufficiente ed adeguata.
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