ACCORDO STATO-REGIONI 22 FEBBRAIO 2012

ACCORDO STATO-REGIONI 22 FEBBRAIO 2012 (G.U. 12 MARZO 2012)
 
ALLEGATO A (articolato in 12 punti)
Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta abilitazione; Soggetti formatori; Requisiti docenti; Requisiti minimi corsi; Programma dei corsi; Attestazione; Validità dell’abilitazione e aggiornamenti; Registrazione sul libretto del cittadino; Documentazione; Formazione
ALLEGATO I
Requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature
ALLEGATO II
La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro
ALLEGATI DA III A X
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione dei mezzi indicati in ALLEGATO A.
ALLEGATO A
A.1 ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI E’ RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI (art. 75 co.5 D.Lgs.81/08)
Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Gru a torre
Gru mobile
Gru per autocarro
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
Trattori agricoli o forestali
Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
Pompa per calcestruzzo
ALLEGATO A
B.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
1.1 Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
a) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.)
b) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della salute e sicurezza sul lavoro
c) L’INAIL
d) Le Associazioni sindacali dei Datori di Lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate
ALLEGATO A
B.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
e) Gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al co.1 dell’art. 98 del D.Lgs. 81/08, nonché le Associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali
f) Le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai propri lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga dell’esclusione prevista dalla medesima intesa
g) I soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009
h) I soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009
i) Gli enti bilaterali, e gli organismi paritetici, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione j) Le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lett. I
ALLEGATO A e ALLEGATO I
B.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
1.2 I soggetti formatori devono comunque essere in possesso requisiti minimi previsti nell’ALLEGATO I;
1.3 Qualora i soggetti indicati alla sezione B punto 1.1 intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009
ALLEGATO A
B.2 INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
2.1 Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle società utilizzatrici di cui al punto 1.1 lettera f, in possesso dei requisiti sopra citati.
ALLEGATO A
B.3 INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
3.1 Organizzazione
3.1.1 In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione si conviene sui seguenti requisiti:
a. Individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente;
b. tenuta del registro dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
c. Numero di partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità;
d. Per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6;
e. Le attività pratiche devono essere effettuate in area idonea (Allegato I);
f. Assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo

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