APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Gli apparecchi per il sollevamento dei carichi, in genere, sono considerati una categoria di macchine e/o attrezzature particolarmente pericolose poiché, in caso di carenze costruttive, manutentive o di utilizzo, i rischi per la sicurezza delle persone che stazionano nelle aree di lavoro interessate dalla loro presenza sono molto elevati.
Per questi motivi, la normativa vigente, oltre a prevedere varie prescrizioni di sicurezza specifiche per queste apparecchiature (Punti 3 e 4 dell’Allegato V del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.), ha stabilito che le stesse debbano essere sottoposte a verifica almeno una volta l’anno (oppure 2 o 3 volte), per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza (Allegato VII del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.). La normativa precedente prevedeva, altresì, l’effettuazione di un collaudo (ponti sviluppabili, ponti sospesi e argani dei ponti sospesi) o di una prima verifica (apparecchi di sollevamento vari con portata superiore a 200 kg) che ne subordinava l’utilizzo. Questi collaudi (o prime verifiche) erano effettuati da organismi tecnici del Servizio Pubblico (ISPESL).
Con l’entrata in vigore del regolamento di recepimento della “direttiva macchine” (Decreto del Presidente della Repubblica n. 459/96, recentemente sostituito dal Decreto Legislativo 17/2010), i collaudi e le prime verifiche effettuati dal Servizio Pubblico sono stati soppressi, in quanto è il costruttore che deve garantire la sicurezza dell’apparecchiatura messa in commercio, e in presenza di macchine provviste della prescritta “dichiarazione di conformità”, non sono possibili ulteriori vincoli o limitazioni alla loro messa in servizio.
Per quanto riguarda invece le verifiche periodiche annuali, anche le ultime modifiche apportate al Decreto Legislativo 626/94 (Decreti Legislativi n. 81/2008 e 106/2009) hanno ribadito l’effettuazione delle verifiche da parte degli organi del Servizio Pubblico (ASL o ISPESL).
L’art. 179 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547/55 (abrogato) prevedeva, inoltre, che il datore di lavoro sottoponesse a verifica trimestrale le funi e le catene. Il Decreto Legislativo 81/2008, al punto 3.1.2. dell’Allegato VI, ha mantenuto e riconfermato tale obbligo.
IL RISCHIO
Rischi di rovesciamento e/o caduta dell’apparecchio di sollevamento
Possono essere causati da:
• Errata progettazione e/o realizzazione delle strutture portanti dell’apparecchio.
• Scorretta installazione dell’apparecchio.
• Insufficiente manutenzione delle strutture e dei dispositivi di sicurezza (fine corsa).
• Sollevamento di carichi eccedenti la portata dell’apparecchio.
• Interferenza tra più apparecchi di sollevamento che incrociano il raggio di azione.
I rischi di rovesciamento o caduta degli apparecchi di sollevamento, dovuti ad errori di progettazione o a difetti di costruzione, non sono escludibili. Questi rischi sono più frequenti quando l’installazione degli apparecchi non è avvenuta nel rispetto della buona tecnica e, soprattutto, quando le strutture di sostegno dell’apparecchio non sono adeguatamente dimensionate. La carente manutenzione delle strutture e dei dispositivi di sicurezza può determinare un ulteriore rischio, per l’aumentata probabilità di rotture o di guasti. Sono più volte accaduti incidenti in seguito alla rottura di bulloni di fissaggio o di altre parti meccaniche eccessivamente arrugginite o usurate, con conseguente caduta dell’apparecchio di sollevamento. Il mancato funzionamento dei dispositivi di blocco a fine corsa, conseguente a una insufficiente manutenzione, comporta anch’esso rischi significativi di caduta degli apparecchi di sollevamento.
Il sollevamento di carichi eccedenti la portata dell’apparecchio dovrebbe essere inibito dalla presenza di specifici dispositivi di sicurezza (limitatori di carico e limitatori di momento).
Durante il normale svolgimento di queste attività lavorative, accade di frequente che la valutazione sull’effettivo peso del carico da movimentare e della sua compatibilità con il mezzo di sollevamento, venga eseguita per tentativi: si prova a sollevare il carico contando sull’intervento del dispositivo di sicurezza in caso di carico eccessivo. Tale procedura operativa determina un sovraccarico anomalo iniziale di tutta la struttura, prima che il dispositivo di sicurezza intervenga. Al contempo, lo stesso dispositivo di sicurezza è continuamente sollecitato e, di fatto, viene utilizzato quale organo di comando. In queste condizioni, aumenta la probabilità di rotture o guasti di elementi strutturali e degli stessi dispositivi di sicurezza. Tra i comportamenti gravemente scorretti, si segnala la manomissione dei dispositivi di sicurezza, che alcuni addetti agli apparecchi di sollevamento, operano al fine di aumentare la portata dell’apparecchio stesso, contando sui margini di sicurezza previsti in sede di progettazione. Tale pratica, peraltro abbastanza diffusa in alcuni settori produttivi, determina rischi gravissimi per la stabilità del mezzo di sollevamento.
Quando nello stesso ambiente sono installati più apparecchi di sollevamento che possono intersecare tra loro il raggio di azione, il rischio di urti tra le varie parti in movimento è decisamente elevato. In caso di urto, è possibile ipotizzare anche la caduta o il rovesciamento degli apparecchi.

Commenti