Cancerogeni di categoria

Esposizione ad agenti cancerogeni
La normativa europea divide gli agenti cancerogeni in:
Cancerogeni di categoria 1: sono agenti noti per gli effetti cancerogeni sull’uomo; esistono cioè prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo a questo agente e lo sviluppo di tumori.
Cancerogeni di categoria 2: sono agenti che dovrebbero considerarsi cancerogeni per l’uomo; esistono cioè elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo a questo agente possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di adeguati studi a lungo termine effettuati su animali o di altre informazioni specifiche.
Rientrano in queste due categorie le sostanze/miscele classificate dalla Unione Europea con le frasi di rischio R45 e/o R49.
Il nuovo Regolamento CLP - GHS ha introdotto, per i cancerogeni, la seguente nuova suddivisione:
Cancerogeni di categoria 1 A: agenti cancerogeni accertati.
Cancerogeni di categoria 1 B: agenti cancerogeni presunti.
Le sostanze/miscele che rientrano in tali categorie sono accompagnate dall’indicazione di pericolo H 340.
Esposizione ad agenti cancerogeni in alcuni processi lavorativi:
Produzione di coloranti particolari (auramina).
Idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
Raffinazione del nichel.
Fabbricazione dell’alcool isopropilico.
Esposizione a polveri di legni duri.
Gli agenti mutageni sono divisi in:
Mutageni di categoria 1: agenti di cui si conoscono gli effetti mutageni sull’uomo; esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione degli esseri umani a una sostanza e le alterazioni genetiche ereditarie.
Mutageni di categoria 2: agenti che dovrebbero essere considerati mutageni per l’uomo; esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo all’agente possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di adeguati studi sugli animali o di altre informazioni rilevanti.
Rientrano in queste due categorie le sostanze/miscele classificate dalla Unione Europea con la frase di rischio R46.
Il Regolamento CLP - GHS ha introdotto, per i mutageni, una suddivisione analoga a quella vista per i cancerogeni:
Mutageni di categoria 1 A: agenti mutageni accertati.
Mutageni di categoria 1 B: agenti mutageni presunti.
Anche le sostanze/miscele che rientrano in tali categorie sono accompagnate dall’indicazione di pericolo H 340.

Commenti