DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI PERMANENTEMENTE
NELLE OPERE DI COSTRUZIONE
I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione hanno la
funzione di salvaguardare gli operatori durante il lavoro in quota, prevenendo le cadute dall’alto
che possono avvenire, ad esempio, durante la pulizia o la manutenzione delle coperture.
Essi sono caratterizzati dall’essere fissi, non trasportabili e permanenti ed installati per
essere lasciati in loco.
Come tali rientrano nella definizione di prodotto da costruzione, di cui al Regolamento
UE 305/2011, inteso come “qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato
per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e,
la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti
di base delle opere stesse”.
Essi soddisfano inoltre il requisito di base n. 4 di cui
all’Allegato I dello stesso Regolamento “Sicurezza e accessibilità nell’uso” che dispone
come “le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro
funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti,
cadute,…….”.
In questo caso la manutenzione è a carico del responsabile della struttura sulla quale sono
installati.
Inoltre a tali dispositivi non risulta applicabile la Direttiva Europea 89/686/CEE, anche
considerando l’applicazione dell’articolo 1, comma 3 della stessa, che recita “Viene considerato
parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato
con il DPI per raccordare quest’ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche
nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto
in permanenza dall’utilizzatore durante il periodo di esposizione al(ai) rischio(i)”, in
quanto essi stessi sono “dispositivi esterni” come parte delle struttura, al quale viene
agganciato il DPI.

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