dispositivi di ancoraggio

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI NON PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE

I dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione sono prodotti che presentano le caratteristiche di mobilità, trasportabilità e temporaneità in quanto: 
• sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore secondo le istruzioni del fabbricante; • sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore. 
Risulta quindi che tali prodotti sono “tenuti” dall’utilizzatore durante il periodo della sua esposizione al rischio e “portati con sé” alla fine del lavoro. 
Essi sono dunque DPI e rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Europea 89/686/CEE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i.. Infatti l’art. 1 della Direttiva 89/686/CEE al comma 2 recita: “[…] si intende per «DPI» qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza”. Inoltre, altra risultanza importante, ai sensi dell’articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è che il responsabile della manutenzione dei dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione è il datore di lavoro.

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