DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI NON PERMANENTEMENTE
NELLE OPERE DI COSTRUZIONE
I dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione sono
prodotti che presentano le caratteristiche di mobilità, trasportabilità e temporaneità in quanto:
• sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore secondo le istruzioni del fabbricante;
• sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore.
Risulta quindi che tali prodotti sono “tenuti” dall’utilizzatore durante il periodo della sua
esposizione al rischio e “portati con sé” alla fine del lavoro.
Essi sono dunque DPI e rientrano
nel campo di applicazione della Direttiva Europea 89/686/CEE recepita in Italia dal
D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i..
Infatti l’art. 1 della Direttiva 89/686/CEE al comma 2 recita: “[…] si intende per «DPI» qualsiasi
dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa
sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e
la sicurezza”.
Inoltre, altra risultanza importante, ai sensi dell’articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., è che il responsabile della manutenzione dei dispositivi di ancoraggio
installati non permanentemente nelle opere di costruzione è il datore di lavoro.

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