DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I Dispositivi di Protezione Individuale, indicati con l’acronimo D.P.I., hanno la funzione di proteggere il lavoratore da uno o più rischi residui. Per rischio residuo, si intende quel margine di rischio che permane, nonostante i provvedimenti messi in atto per la sua eliminazione o riduzione alla fonte (protezione diretta delle macchine o degli impianti, miglioramento dell’organizzazione del lavoro, adozione di procedure più sicure, sostituzione di sostanze pericolose con altre che non lo sono o lo sono in misura minore, ecc.), criteri che rientrano nei dispositivi di protezione collettiva. In conclusione, se nonostante gli interventi sopracitati rimane un rischio RESIDUO, si dovrà ricorrere all’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale.
A tale proposito, l’art. 75 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. recita:
“i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.”
Criteri di scelta dei D.P.I.
I DPI devono essere:
• Selezionati sulla base della individuazione e valutazione dei rischi.
• Adeguati ai rischi da cui devono proteggere.
• Rispondenti alle esigenze ergonomiche e di confort.
• Compatibili con altri D.P.I., se necessita l’uso contemporaneo.
• Scelti e aggiornati dopo una valutazione di quanto esiste sul mercato.
• Scelti coinvolgendo i lavoratori e i loro rappresentanti.
La scelta dei D.P.I deve essere eseguita solo dopo una attenta analisi del rischio e si deve tenere conto che l’uso di tali mezzi da parte del lavoratore deve essere semplice e non deve rappresentare fonte di disagio e/o di pericolo. Classificazione dei D.P.I. in conformità al Decreto Legislativo 475/92 e s.m.i.
Prima categoria
D.P.I. di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi minori, che determinano danni di lieve entità e facilmente reversibili, come ad esempio:
- D.P.I. destinati a salvaguardare da situazioni lesive con effetti superficiali da strumenti meccanici.
- D.P.I. destinati a salvaguardare da lesioni reversibili rapidamente, dovute al contatto con prodotti per la pulizia, all’esposizione ad agenti atmosferici, oppure al contatto con oggetti caldi (temperature non superiori a 50 °C).
Terza categoria
D.P.I. di progettazione complessa, destinati a salvaguardare da morte o da lesioni gravi e/o permanenti, come ad esempio:
- Apparecchi di protezione respiratoria contro aerosol, gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici.
- Dispositivi che proteggono contro le aggressioni chimiche o contro le radiazioni.
- Dispositivi destinati a salvaguardare l’operatore contro le cadute dall’alto.
Seconda categoria
Tutti i dispositivi non rientranti nelle precedenti categorie, tra i quali:
- Dispositivi di protezione dell’udito.
- Scarpe o gambali.
- Guanti speciali.
Le caratteristiche che devono possedere i D.P.I sono indicate nell’allegato II del Decreto Legislativo 475/92, mentre i criteri di valutazione delle necessità d’uso, individuazione, e gli obblighi di fornitura e di informazione e formazione del personale sono indicati dal titolo III capo II del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Si deve tenere presente che, oltre a essere classificati in categorie che corrispondono ai diversi livelli di rischio, tutti i D.P.I. sono soggetti a certificazione o dichiarazione di conformità e devono essere provvisti di marcatura CE.
Nella scelta dei D.P.I., si segue normalmente il seguente percorso logico:
1) Individuazione dei D.P.I. necessari.
2) Indagine sulle disponibilità di mercato.
3) Confronto e sperimentazione di modelli diversi, in collaborazione con lavoratori, RLS e Medico Competente.
4) Verifica della presenza delle necessarie certificazioni.
5) Adozione dei D.P.I selezionati.
6) Verifica periodica di efficienza o per possibili sostituzioni.
Quando l’operatore è costretto ad utilizzare più D.P.I. contemporaneamente, sarà opportuno verificare l’esistenza di dispositivi multifunzione. Nel disporre il rispetto dell’ergonomia e del confort per il lavoratore, il Decreto Legislativo 81/2008 sottintende una scelta individualizzata, rispettosa cioè delle caratteristiche fisiche e anatomiche del lavoratore. Se un paio di scarpe causa dolore, questo è destinato a non essere indossato.
La consegna dei D.P.I. ai lavoratori deve essere:
- Individuale.
- Formalizzata.
- Corredata di informazioni (modalità d’uso, conservazione, manutenzione, obbligo d’uso).
- Ripetuta in caso di scadenza o usura del dispositivo.
Quando è definito l’uso di un D.P.I., è opportuno che questo venga distribuito in modo tale da assicurare in ogni momento la disponibilità del mezzo necessario, prevedendo un sistema di registrazione di quanto consegnato, della data di consegna e dell’eventuale scadenza. Il materiale consegnato deve sempre essere corredato di istruzioni per l’uso, per la corretta manutenzione e le modalità di sostituzione (usura, scadenza, guasto). Il lavoratore, oltre ad avere l’obbligo di utilizzo e conservazione, deve essere messo in grado di assolvere tale compito disponendo di mezzi per la pulizia e luoghi adeguati per la conservazione dei D.P.I. Informazione - Formazione - Addestramento all’uso del D.P.I.
• Informazione preliminare sui rischi per i quali sono adottati i D.P.I.
• Istruzioni sulle loro funzioni di protezione.
• Istruzioni sul loro utilizzo.
• Addestramento pratico sull’utilizzo del D.P.I. (sempre consigliato, ma obbligatorio per i dispositivi di terza categoria e gli otoprotettori).
L’informazione, la formazione e l’addestramento sono elementi strategici per assicurare l’uso, non solo corretto, ma anche abituale dei dispositivi. È, infatti, dimostrato che maggiore è il grado di consapevolezza degli operatori in merito al rischio e alle corrette modalità d’uso dei D.P.I., minori sono i danni dovuti al loro mancato utilizzo. In particolare, l’addestramento pratico permette di prendere “confidenza” col dispositivo e facilita l’identificazione e la soluzione di difficoltà soggettive o tecniche.
Esempi di D.P.I. usati nell’industria metalmeccanica
• Guanti per la movimentazione o per la manipolazione di oggetti taglienti, acuminati, lubrificati, caldi.
• Guanti per la lavorazione con sostanze chimiche.
• Occhiali e visiere per la protezione da schegge, proiezioni incandescenti, schizzi di sostanze diverse, che non possono essere altrimenti trattenute da sistemi di protezioni collettiva.
• Dispositivi di protezione per le vie respiratorie, in presenza di polveri, fumi, aerosol o vapori, che possono non essere sufficientemente trattenuti da impianti di captazione.
• Scarpe con puntale, da impiegare durante le attività di magazzino, e quando è possibile lo schiacciamento, conseguente a caduta di materiali.
• Scarpe con puntale e suola rinforzati, contro la presenza al suolo di materiali acuminati.
• Scarpe isolanti contro l’elettrocuzione.
• Calzature resistenti agli acidi (es. durante operazioni galvaniche).
• Indumenti di protezione dagli agenti atmosferici (autisti di muletti, addetti alla manutenzione esterna).
• Indumenti ignifughi (es. saldatura).
• Otoprotettori (cuffie, tappi, caschi).
• Caschi di protezione contro la caduta di oggetti dall’alto, o per operare in luoghi angusti in cui possono essere presenti sporgenze all’altezza del capo.
Nell’industria metalmeccanica, l’uso dei D.P.I è necessario in quasi tutte le lavorazioni; i principali sono sicuramente quelli che proteggono dal contatto diretto con il metallo, dalla proiezione di schegge, dalle polveri e dal rumore, oltre a quelli specifici per lavorazioni che prevedono l’uso di sostanze chimiche, come il decapaggio e i trattamenti galvanici.
La scelta dei D.P.I. appropriati è conseguente a un’attenta analisi delle fasi di lavorazione e dei rischi caratteristici. Laddove, ad esempio, si movimentano manualmente lastre o componenti metallici, le parti corporee maggiormente interessate saranno le mani, che andranno protette dal rischio di taglio e abrasione, tramite guanti resistenti al taglio. Se i materiali sono stati trattati con oli lubrificanti o altre sostanze, andranno scelti guanti protettivi specifici contro gli agenti chimici. Sono ormai da tempo disponibili sul mercato dispositivi di protezione multipli, che consentono al lavoratore di non dover scegliere alternativamente l’uso di un dispositivo o di un altro. Ad esempio, esistono caschi dotati di cuffia antirumore o di schermi facciali, guanti resistenti agli acidi e antitaglio, scarpe antinfortunistiche resistenti agli acidi, occhiali sia paraschegge, sia contro le radiazioni emesse durante la saldatura.
I Dispositivi di Protezione Individuale, indicati con l’acronimo D.P.I., hanno la funzione di proteggere il lavoratore da uno o più rischi residui. Per rischio residuo, si intende quel margine di rischio che permane, nonostante i provvedimenti messi in atto per la sua eliminazione o riduzione alla fonte (protezione diretta delle macchine o degli impianti, miglioramento dell’organizzazione del lavoro, adozione di procedure più sicure, sostituzione di sostanze pericolose con altre che non lo sono o lo sono in misura minore, ecc.), criteri che rientrano nei dispositivi di protezione collettiva. In conclusione, se nonostante gli interventi sopracitati rimane un rischio RESIDUO, si dovrà ricorrere all’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale.
A tale proposito, l’art. 75 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. recita:
“i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.”
Criteri di scelta dei D.P.I.
I DPI devono essere:
• Selezionati sulla base della individuazione e valutazione dei rischi.
• Adeguati ai rischi da cui devono proteggere.
• Rispondenti alle esigenze ergonomiche e di confort.
• Compatibili con altri D.P.I., se necessita l’uso contemporaneo.
• Scelti e aggiornati dopo una valutazione di quanto esiste sul mercato.
• Scelti coinvolgendo i lavoratori e i loro rappresentanti.
La scelta dei D.P.I deve essere eseguita solo dopo una attenta analisi del rischio e si deve tenere conto che l’uso di tali mezzi da parte del lavoratore deve essere semplice e non deve rappresentare fonte di disagio e/o di pericolo. Classificazione dei D.P.I. in conformità al Decreto Legislativo 475/92 e s.m.i.
Prima categoria
D.P.I. di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi minori, che determinano danni di lieve entità e facilmente reversibili, come ad esempio:
- D.P.I. destinati a salvaguardare da situazioni lesive con effetti superficiali da strumenti meccanici.
- D.P.I. destinati a salvaguardare da lesioni reversibili rapidamente, dovute al contatto con prodotti per la pulizia, all’esposizione ad agenti atmosferici, oppure al contatto con oggetti caldi (temperature non superiori a 50 °C).
Terza categoria
D.P.I. di progettazione complessa, destinati a salvaguardare da morte o da lesioni gravi e/o permanenti, come ad esempio:
- Apparecchi di protezione respiratoria contro aerosol, gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici.
- Dispositivi che proteggono contro le aggressioni chimiche o contro le radiazioni.
- Dispositivi destinati a salvaguardare l’operatore contro le cadute dall’alto.
Seconda categoria
Tutti i dispositivi non rientranti nelle precedenti categorie, tra i quali:
- Dispositivi di protezione dell’udito.
- Scarpe o gambali.
- Guanti speciali.
Le caratteristiche che devono possedere i D.P.I sono indicate nell’allegato II del Decreto Legislativo 475/92, mentre i criteri di valutazione delle necessità d’uso, individuazione, e gli obblighi di fornitura e di informazione e formazione del personale sono indicati dal titolo III capo II del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Si deve tenere presente che, oltre a essere classificati in categorie che corrispondono ai diversi livelli di rischio, tutti i D.P.I. sono soggetti a certificazione o dichiarazione di conformità e devono essere provvisti di marcatura CE.
Nella scelta dei D.P.I., si segue normalmente il seguente percorso logico:
1) Individuazione dei D.P.I. necessari.
2) Indagine sulle disponibilità di mercato.
3) Confronto e sperimentazione di modelli diversi, in collaborazione con lavoratori, RLS e Medico Competente.
4) Verifica della presenza delle necessarie certificazioni.
5) Adozione dei D.P.I selezionati.
6) Verifica periodica di efficienza o per possibili sostituzioni.
Quando l’operatore è costretto ad utilizzare più D.P.I. contemporaneamente, sarà opportuno verificare l’esistenza di dispositivi multifunzione. Nel disporre il rispetto dell’ergonomia e del confort per il lavoratore, il Decreto Legislativo 81/2008 sottintende una scelta individualizzata, rispettosa cioè delle caratteristiche fisiche e anatomiche del lavoratore. Se un paio di scarpe causa dolore, questo è destinato a non essere indossato.
La consegna dei D.P.I. ai lavoratori deve essere:
- Individuale.
- Formalizzata.
- Corredata di informazioni (modalità d’uso, conservazione, manutenzione, obbligo d’uso).
- Ripetuta in caso di scadenza o usura del dispositivo.
Quando è definito l’uso di un D.P.I., è opportuno che questo venga distribuito in modo tale da assicurare in ogni momento la disponibilità del mezzo necessario, prevedendo un sistema di registrazione di quanto consegnato, della data di consegna e dell’eventuale scadenza. Il materiale consegnato deve sempre essere corredato di istruzioni per l’uso, per la corretta manutenzione e le modalità di sostituzione (usura, scadenza, guasto). Il lavoratore, oltre ad avere l’obbligo di utilizzo e conservazione, deve essere messo in grado di assolvere tale compito disponendo di mezzi per la pulizia e luoghi adeguati per la conservazione dei D.P.I. Informazione - Formazione - Addestramento all’uso del D.P.I.
• Informazione preliminare sui rischi per i quali sono adottati i D.P.I.
• Istruzioni sulle loro funzioni di protezione.
• Istruzioni sul loro utilizzo.
• Addestramento pratico sull’utilizzo del D.P.I. (sempre consigliato, ma obbligatorio per i dispositivi di terza categoria e gli otoprotettori).
L’informazione, la formazione e l’addestramento sono elementi strategici per assicurare l’uso, non solo corretto, ma anche abituale dei dispositivi. È, infatti, dimostrato che maggiore è il grado di consapevolezza degli operatori in merito al rischio e alle corrette modalità d’uso dei D.P.I., minori sono i danni dovuti al loro mancato utilizzo. In particolare, l’addestramento pratico permette di prendere “confidenza” col dispositivo e facilita l’identificazione e la soluzione di difficoltà soggettive o tecniche.
Esempi di D.P.I. usati nell’industria metalmeccanica
• Guanti per la movimentazione o per la manipolazione di oggetti taglienti, acuminati, lubrificati, caldi.
• Guanti per la lavorazione con sostanze chimiche.
• Occhiali e visiere per la protezione da schegge, proiezioni incandescenti, schizzi di sostanze diverse, che non possono essere altrimenti trattenute da sistemi di protezioni collettiva.
• Dispositivi di protezione per le vie respiratorie, in presenza di polveri, fumi, aerosol o vapori, che possono non essere sufficientemente trattenuti da impianti di captazione.
• Scarpe con puntale, da impiegare durante le attività di magazzino, e quando è possibile lo schiacciamento, conseguente a caduta di materiali.
• Scarpe con puntale e suola rinforzati, contro la presenza al suolo di materiali acuminati.
• Scarpe isolanti contro l’elettrocuzione.
• Calzature resistenti agli acidi (es. durante operazioni galvaniche).
• Indumenti di protezione dagli agenti atmosferici (autisti di muletti, addetti alla manutenzione esterna).
• Indumenti ignifughi (es. saldatura).
• Otoprotettori (cuffie, tappi, caschi).
• Caschi di protezione contro la caduta di oggetti dall’alto, o per operare in luoghi angusti in cui possono essere presenti sporgenze all’altezza del capo.
Nell’industria metalmeccanica, l’uso dei D.P.I è necessario in quasi tutte le lavorazioni; i principali sono sicuramente quelli che proteggono dal contatto diretto con il metallo, dalla proiezione di schegge, dalle polveri e dal rumore, oltre a quelli specifici per lavorazioni che prevedono l’uso di sostanze chimiche, come il decapaggio e i trattamenti galvanici.
La scelta dei D.P.I. appropriati è conseguente a un’attenta analisi delle fasi di lavorazione e dei rischi caratteristici. Laddove, ad esempio, si movimentano manualmente lastre o componenti metallici, le parti corporee maggiormente interessate saranno le mani, che andranno protette dal rischio di taglio e abrasione, tramite guanti resistenti al taglio. Se i materiali sono stati trattati con oli lubrificanti o altre sostanze, andranno scelti guanti protettivi specifici contro gli agenti chimici. Sono ormai da tempo disponibili sul mercato dispositivi di protezione multipli, che consentono al lavoratore di non dover scegliere alternativamente l’uso di un dispositivo o di un altro. Ad esempio, esistono caschi dotati di cuffia antirumore o di schermi facciali, guanti resistenti agli acidi e antitaglio, scarpe antinfortunistiche resistenti agli acidi, occhiali sia paraschegge, sia contro le radiazioni emesse durante la saldatura.

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