DPI

DPI
Per DPI si intende qualsiasi attrezzatura  destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.
E'  quindi indispensabile che le attrezzature in oggetto abbiano una funzione specifica in materia della protezione della salute e della sicurezza del lavoratore .

DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da:
MEZZI di protezione collettiva
MISURE TECNICHE di prevenzione
MISURE, METODI o PROCEDIMENTI di ORGANIZZAZIONE del lavoro


Norme di carattere generale
D.L.gs  81/08 Titolo III capo II e Allegato VIII Uso dei dispositivi di protezione individuale
Norme specifiche 
D.M. 475/92
Certificazione e classificazione  (I, II e III) dei  Dispositivi di Protezione Individuale e marcatura
D.M. 2 Maggio 2001
Criteri per l individuazione e l uso  dei D.P.I
  • Obbligo per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori D.P.I. idonei rispetto ai rischi specifici cui sono esposti
  • Obbligo  per il datore di lavoro  di informare lavoratori sui rischi dai quali i D.P.I.  lo proteggono e attivare adeguate iniziative di formazione sulle caratteristiche dei D.P.I. prescelti.
  • Obbligo  per il datore di lavoro  di sottoporre i lavoratori che devono utilizzare i D.P.I.  a specifico addestramento
  • Obbligo  per i lavoratori  di indossare  e conservare correttamente i D.P.I.  loro  forniti, non apporre modifiche di propria iniziativa  e di segnalare al datore di lavoro la loro eventuale inadeguatezza o mancanza
  • Obbligo per i dirigenti ed i preposti  vigilare affinché i D.P.I.  vengano utilizzati correttamente

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