formatori sicurezza
Nel WORKING PAPERS DI OLYMPUS 40 Quali formatori per la sicurezza sul lavoro di Paolo Pascucci mette in evidenza la figura del formatore.
Il saggio analizza la recente disciplina della qualificazione dei formatori in materia di sicurezza sul lavoro. Dopo aver esaminato anche criticamente i vari criteri previsti nel decreto del 6 marzo 2013, il saggio focalizza alcune questioni legate alle responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui non osservi le regole del decreto. In conclusione si formulano alcune proposte per migliorare il quadro della qualificazione dei formatori in materia di sicurezza sul lavoro.
Al di là di alcune perplessità emergenti dai suoi contenuti, è indubbio che il decreto del 6 marzo 2013 costituisca comunque un primo importante tentativo di far luce in quella che fino ad oggi è stata una vera e propria jungla.
D’altronde, che il decreto non sia altro che un punto di compromesso – probabilmente quello più ragionevole al momento della sua emanazione – è dimostrato dal suo stesso art. 3 là dove si prevede che, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione si riserva di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell’efficacia dei criteri previsti nel documento.
Dal punto di vista metodologico, si passeranno qui in rassegna i principali contenuti del decreto segnalandone problemi interpretativi e criticità anche alla luce della filosofia che permea il d.lgs. n. 81/2008, per poi avanzare in conclusione qualche proposta.
Il primo aspetto che merita attenzione riguarda il campo di applicazione delle disposizioni del decreto, il quale, per espressa previsione del suo art. 1, comma 2, si riferisce “a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011”.
Sulla scorta di tale previsione, i criteri previsti dal decreto riguardano soltanto i formatori coinvolti nelle attività di formazione – ma non quelle di addestramento – destinate ai lavoratori (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008), nonché ai datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 34 del d.lgs. n. 81/2008).
Come espressamente sancito dalla premessa dell’allegato al decreto, quest’ultimo non riguarda dunque i formatori che operano in attività di formazione per i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (art. 98 del d.lgs. n. 81/2008), per i RSPP e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP) (art. 32 del d.lgs. n. 81/2008) e per altre specifiche figure (montatori di ponteggi, lavoratori in ambienti confinati ecc.).
A fronte della certezza di tali esclusioni, ci si potrebbe tuttavia chiedere se l’esplicito richiamo dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 escluda sicuramente le attività formative destinate ai:
- lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (art. 37, comma 9);
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (art. 37, comma 10).
D’altronde, che il decreto non sia altro che un punto di compromesso – probabilmente quello più ragionevole al momento della sua emanazione – è dimostrato dal suo stesso art. 3 là dove si prevede che, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione si riserva di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell’efficacia dei criteri previsti nel documento.
Dal punto di vista metodologico, si passeranno qui in rassegna i principali contenuti del decreto segnalandone problemi interpretativi e criticità anche alla luce della filosofia che permea il d.lgs. n. 81/2008, per poi avanzare in conclusione qualche proposta.
Il primo aspetto che merita attenzione riguarda il campo di applicazione delle disposizioni del decreto, il quale, per espressa previsione del suo art. 1, comma 2, si riferisce “a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011”.
Sulla scorta di tale previsione, i criteri previsti dal decreto riguardano soltanto i formatori coinvolti nelle attività di formazione – ma non quelle di addestramento – destinate ai lavoratori (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008), nonché ai datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 34 del d.lgs. n. 81/2008).
Come espressamente sancito dalla premessa dell’allegato al decreto, quest’ultimo non riguarda dunque i formatori che operano in attività di formazione per i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (art. 98 del d.lgs. n. 81/2008), per i RSPP e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP) (art. 32 del d.lgs. n. 81/2008) e per altre specifiche figure (montatori di ponteggi, lavoratori in ambienti confinati ecc.).
A fronte della certezza di tali esclusioni, ci si potrebbe tuttavia chiedere se l’esplicito richiamo dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 escluda sicuramente le attività formative destinate ai:
- lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (art. 37, comma 9);
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (art. 37, comma 10).
Si può tuttavia dubitare che il semplice richiamo all’art. 37 comporti l’estensione delle previsioni del decreto a tali ipotesi.
Da un lato, non si deve trascurare che l’art. 1, comma 2, si riferisce ai corsi di formazione di cui agli artt. 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011: accordi che, appunto, non riguardano la formazione delle figure appena accennate. Né pare possibile accogliere l’interpretazione secondo cui l’espressione “quali regolati” avrebbe un valore esemplificativo e non esaustivo (ROTELLA, 2013, 186): un simile valore sarebbe potuto emergere ove quell’espressione fosse stata corredata da “in particolare”, mentre qui ha evidentemente la funzione di individuare con certezza ed in modo tassativo i corsi da prendere in considerazione.
Da un altro lato, poi, balza agli occhi come la formazione dei soggetti poc’anzi menzionati risulti “agganciata” a specifiche previsioni che ne evidenziano la specialità:
- per i lavoratori addetti alle emergenze l’art. 37, comma 9, fa valere disposizioni speciali;
- per i RLS l’art. 37, comma 11, prevede che le modalità, la durata e i contenuti specifici della loro formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto di alcuni contenuti minimi.
È tuttavia evidente come la non pertinenza dei criteri di qualificazione dei formatori per i corsi di formazione dei suddetti soggetti non appaia tranquillizzante, poiché un’adeguata capacità formativa non può mancare soprattutto in capo a coloro che debbono formare i soggetti più esposti sul versante del sistema di prevenzione.
Un ulteriore aspetto legato al campo di applicazione concerne la ricomprensione nell’ambito del decreto della formazione, da un lato, dei dirigenti e dei preposti e, dall’altro, dei lavoratori autonomi.
La ricomprensione della formazione per preposti e dirigenti pare desumibile dal fatto che, nella premessa dell’accordo del 21 dicembre 2011 – espressamente richiamato dal decreto in esame – si chiarisce, da un lato, che le disposizioni dello stesso accordo riguardano la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione anche dei preposti e dei dirigenti. Da un altro lato, pur precisandosi che l’applicazione dei contenuti dell’accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti sarebbe facoltativa, nella stessa premessa si stabilisce, con una sorta di presunzione, che essa costituisce corretta applicazione dell’art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008.
In modo non dissimile si può argomentare per quanto attiene alla formazione dei lavoratori autonomi, giacché sempre la premessa dell’accordo del 21 dicembre 2011 prevede che le disposizioni dell’accordo riguardano la durata, i contenuti minimi e le modalità anche della formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, i quali appunto, secondo l’art. 37, comma 8, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti dal citato accordo Stato-Regioni.
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