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La modalità elearning: requisiti, limiti e verifiche 
Una parte dell’accordo 25 luglio 2012 è dedicata alla formazione in modalità elearning la cui disciplina è contenuta nell’Allegato 1 all’accordo 21 dicembre 2011, che l’ha definita come «unmodello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro». Sulla base di questa nozione, dopo aver riassunto le ipotesi nelle quali questa modalità è consentita (per esempio, per la formazione generale dei lavoratori) è stato precisato che non è conforme alle disposizioni dell’Allegato 1 la formazione erogata attraverso la semplice trasmissione di lezioni frontali a distanza e che, per altro, nemmeno possono essere considerate come ordinarie, in quanto mancano i requisiti di interattività della formazione e la presenza di soggetti (tutor e/o docenti). Inoltre, per quanto riguarda le verifiche di apprendimento, nello stesso accordo è stato ulteriormente precisato che la verifica finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che non è consentita la verifica del completamento del percorso in modalità telematica (che, invece, è consentita per le verifiche intermedie), ossia è necessaria la presenza fisica dell’esaminando che, tuttavia, può essere collegato anche in videoconferenza.

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