Formazione PLE

Formazione
Formazione e addestramento per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
L'utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili, anche note con l'acronimo PLE, si sta oggi ampliando a numerose aziende che ricorrono a queste attrezzature per la rapidità e sicurezza con cui permettono di svolgere lavori in quota, soprattutto se caratterizzati da una certa rapidità esecutiva. Alcune aziende sono proprietarie della piattaforma di lavoro elevabile che utilizzano, e i lavoratori adibiti alla conduzione conoscono molto bene il mezzo loro affidato. In molti casi accade però che l'azienda si avvalga di un noleggiatore che sia in grado di fornire il macchinario più idoneo alla lavorazione da svolgere, e la figura dell'operatore non corrisponda più ad una specifica mansione, quanto piuttosto ad un lavoratore che solo saltuariamente utilizzi il mezzo, non avendo in molti casi tempo per prendervi confidenza. Il testo vigente in materia di sicurezza, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha da sempre dato ampio spazio e importanza all'informazione, alla formazione e all'addestramento di tutti i lavoratori. A causa del diffondersi di piattaforme di lavoro di varie tipologie ed utilizzate per i lavori più disparati, oltre che al susseguirsi in varie parti d'Italia di notizie di cronaca di incidenti in cui sono macchinari di questo tipo, anche tali attrezzature sono da considerarsi molto pericolose e non potevano di certo essere escluse dalla classificazione già prevista dall'Art. 73 del succitato decreto per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. Inoltre l'utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili prevede un elevato rischio legato allo svolgimento dei lavori in quota.

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

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