Gestione rischi da radiazioni ionizzanti
Sono l'RSPP di una struttura sanitaria privata (ambulatorio di radioterapia).
Nella mia struttura il Servizio di Prevenzione e quello di Radioprotezione (distinti) predispongono per ogni lavoratore due "schede di rischio individuale" ognuno per le informazioni di propria competenza.
Vorrei chiedere se a vostro parere nella documentazione dell'RSPP esiste l'obbligo di riportare o meno la presenza del rischio radiazioni ionizzanti anche se mi è ben evidente che tutte le attività correlate a questo aspetto sono di esclusiva pertinenza dell'Esperto Qualificato che lo riporta sulla sua documentazione. Il dubbio mi sorge dalla differenza tra l'art 3 dell'81/08 che non esclude esplicitamente dal campo di applicazione le radiazioni ionizzanti e l'art 180 comma 3 che li esclude esplicitamente rendendoli di esclusiva competenza del 230/95.
In veste del consulente del ddl l’RSPP ha l'obbligo di evidenziargli i rischi e di supportarlo nella scelta di altri esperti, siano essi il medico conpetente o l'esperto qualificaro. una volta che ha provveduto a valutare la competenza dei soggetti scelti, la sua attività non deve sovrapporsi alla loro ma limitarsi a controllare che svolgano puntualmente i loro compiti.
Nella mia struttura il Servizio di Prevenzione e quello di Radioprotezione (distinti) predispongono per ogni lavoratore due "schede di rischio individuale" ognuno per le informazioni di propria competenza.
Vorrei chiedere se a vostro parere nella documentazione dell'RSPP esiste l'obbligo di riportare o meno la presenza del rischio radiazioni ionizzanti anche se mi è ben evidente che tutte le attività correlate a questo aspetto sono di esclusiva pertinenza dell'Esperto Qualificato che lo riporta sulla sua documentazione. Il dubbio mi sorge dalla differenza tra l'art 3 dell'81/08 che non esclude esplicitamente dal campo di applicazione le radiazioni ionizzanti e l'art 180 comma 3 che li esclude esplicitamente rendendoli di esclusiva competenza del 230/95.
In veste del consulente del ddl l’RSPP ha l'obbligo di evidenziargli i rischi e di supportarlo nella scelta di altri esperti, siano essi il medico conpetente o l'esperto qualificaro. una volta che ha provveduto a valutare la competenza dei soggetti scelti, la sua attività non deve sovrapporsi alla loro ma limitarsi a controllare che svolgano puntualmente i loro compiti.
Commenti