GIUDIZIO DI IDONEITÀ

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GIUDIZIO DI IDONEITÀ
Il giudizio d’idoneità, espresso dal medico competente, è finalizzato alla mansione specifica al lavoro, esso riguarda le seguenti fattispecie:
• Visita preventiva
• Visita periodica
• Visita su richiesta del lavoratore
• Visita in occasione del cambio della mansione
• Visita alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
• Visita preventiva in fase preassuntiva
• Visita precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi.
Qualora il medico competente esprima un giudizio su idoneità, idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente, questo giudizio va espresso per iscritto dando copia dello stesso al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41, comma 6-bis, comma introdotto dal D.Lgs. 106/09”, avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41, comma 9 del D.Lgs. 81/08).
Sarà bene osservare che tale giudizio dovrà evitare il più possibile l’esclusione di operatori con elevata professionalità da un lavoro che da un punto di vista oftalmologico non sembra essere foriero di danni né a breve né a medio termine, mentre nei confronti dell’apparato muscolo-scheletrico è possibile fonte di alterazioni non gravi solo in occasione di esposizione rilevante e protratta.

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