Lavori non elettrici nei Cantieri

Lavori non elettrici nei Cantieri
Lavori non elettrici (in vicinanza) nei Cantieri

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive 1. 
Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.

DPR 7 gennaio 1956, n. 164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni Oggi abrogato dal D.Lgs. 81/2008
Art. 11 - (Lavori in prossimità di linee elettriche)
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

La Norma CEI 11-27, III edizione, forniva le prescrizioni di sicurezza e le procedure di lavoro nelle zone di lavoro sotto tensione e nella zona prossima limitate dalle distanze DL e DV , rispettivamente.

In relazione al comma 2 dell’art. 83 del D.Lgs. 81/2008, si è quindi reso necessario fornire le disposizioni normative mancanti. Il campo di applicazione della Norma CEI 11-27, IV edizione, infatti, è stato esteso anche alla zona cosiddetta di ‘vicinanza’ ove si svolgono i lavori “non elettrici” .

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