Videoterminali
L’uso dei videoterminali (VDT) è ormai in costante crescita in tutte le attività d’ufficio e una così ampia diffusione ha focalizzato l’attenzione nell’individualizzazione di ogni possibile rischio connesso con le specifiche modalità operative.
Su queste basi, alla luce di numerosissimi riscontri scientifici, si può escludere che l’uso di VDT da parte di persone in normali condizioni di salute possa indurre effetti nocivi, a breve e lungo termine. Occorre ricordare invece che lavorare al VDT può evidenziare l‘esistenza di disturbi visivi preesistenti e magari trascurati o non noti all’operatore. Inoltre tutte le ricerche fino ad ora realizzate hanno escluso la possibilità di emissioni di radiazioni ionizzanti da parte del video, in quanto la potenza di tali raggi è modestissima.
Si definisce videoterminalista, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il lavoratore che utilizza in modo sistematico e abituale per 20 ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all’art. 175 (15 minuti ogni 120 minuti di lavoro).
I più comuni “disturbi da computer” si possono dividere in:
L’uso dei videoterminali (VDT) è ormai in costante crescita in tutte le attività d’ufficio e una così ampia diffusione ha focalizzato l’attenzione nell’individualizzazione di ogni possibile rischio connesso con le specifiche modalità operative.
Su queste basi, alla luce di numerosissimi riscontri scientifici, si può escludere che l’uso di VDT da parte di persone in normali condizioni di salute possa indurre effetti nocivi, a breve e lungo termine. Occorre ricordare invece che lavorare al VDT può evidenziare l‘esistenza di disturbi visivi preesistenti e magari trascurati o non noti all’operatore. Inoltre tutte le ricerche fino ad ora realizzate hanno escluso la possibilità di emissioni di radiazioni ionizzanti da parte del video, in quanto la potenza di tali raggi è modestissima.
Si definisce videoterminalista, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il lavoratore che utilizza in modo sistematico e abituale per 20 ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all’art. 175 (15 minuti ogni 120 minuti di lavoro).
I più comuni “disturbi da computer” si possono dividere in:
- disturbi visivi (mal di testa ed affaticamento agli occhi quando si guarda a lungo lo schermo)
- disturbi osteomuscolari (rigidità muscolare, dolori ai polsi e alle braccia derivanti dallo scrivere troppo a lungo in posizioni innaturali e senza un appoggio confortevole; dolori in tutto il corpo derivanti dal rimanere seduti alla scrivania senza pause).
Per prevenire i disturbi visivi è necessario: adattare lo schermo alle condizioni di illuminamento ambientale, regolare la luminosità dello schermo, posizionare lo schermo ad angolo retto rispetto alle finestre o a sorgenti di luce riflessa in modo che gli occhi non ricevano luce diretta, collocare lo schermo ad una distanza dagli occhi compresa fra i 50 e gli 80 cm e ricordarsi che il monitor deve essere un po’ più basso dell’altezza degli occhi, posizionare i documenti alla stessa distanza dal video.
I disturbi osteomuscolari invece sono legati all’errata abitudine di mantenere per lungo tempo posizioni fisse e sovente non ergonomicamente corrette.
Infine si dovrà ricordare ancora che per una corretta ed idonea postazione di lavoro occorre che:
I disturbi osteomuscolari invece sono legati all’errata abitudine di mantenere per lungo tempo posizioni fisse e sovente non ergonomicamente corrette.
Infine si dovrà ricordare ancora che per una corretta ed idonea postazione di lavoro occorre che:
- la scrivania sia di dimensioni sufficientemente grandi (in particolare deve poter consentire l’appoggio degli avambracci), di colore chiaro ma non bianco, di altezza pari a circa 72 cm, ecc.
- la sedia sia a 5 razze e provvista di un buon supporto dorso-lombare, lo schienale sia inclinato tra 90° e 110°
- la tastiera sia mobile e leggermente inclinata.
Il lavoratore che utilizza in modo sistematico e abituale per 20 ore settimanali dedotte le pause un’attrezzatura munita di videoterminale, è considerato esposto ed è sottoposto ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal Medico Competente (art. 176 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.

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