Rischio elettrico lavori in prossimità

Rischio elettrico

Rischio elettrico lavori in prossimità

Rischio elettrico lavori in prossimità
Una volta riconosciute le caratteristiche che configurano l’attività come “lavoro in prossimità”, per la corretta gestione del rischio è necessario seguire lo stesso schema logico dei “lavori elettrici” in merito alla definizione dell’obiettivo del lavoro, all’individuazione delle azioni necessarie dal punto di vista funzionale e dei pericoli, alla valutazione dei rischi e alla definizione della tecnica di esecuzione più appropriata.

Con l’espressione “lavori in prossimità” la norma CEI 11.27 indica quei lavori svolti operando a distanza ravvicinata dalle parti attive, ma comunque esternamente ad un area circostante ad esse. L’estensione di tale area dipende dal valore della tensione dell’impianto. Si veda il già citato documento “Il quadro generale della legislazione per la protezione dal rischio elettrico” per una definizione più dettagliata.

Anche in questo caso è necessario definire la corretta sequenza delle fasi operative, individuare le responsabilità nella preparazione e nell’esecuzione dei lavori, individuare il personale con gli adeguati requisiti ed infine adottare le idonee procedure di lavoro e misure di prevenzione e protezione.

Il criterio generale di sicurezza previsto dalla norma per i lavori in prossimità è quello di adottare tutte le misure possibili per evitare la penetrazione dell’operatore (con parti del corpo  o  con  attrezzi)  nella  zona  più  vicina  alle  parti  attive  accessibili, delimitata dalla distanza DL da esse. In relazione a tutte le condizioni sopra menzionate, si dovrà scegliere se conseguire ciò mediante la posa in opera di impedimenti fisici (protettori isolanti, barriere, sistemi di blocco meccanico o sistemi equivalenti) o mediante l’adozione della cosiddetta “distanza sicura”, consistente nel posizionare l’operatore ad una distanza tale dalle parti attive da rendere impossibile l’accesso all’area delimitata dalla distanza DL. Devono esser considerate le dimensioni degli oggetti maneggiati o movimentati, le situazioni di stabilità precaria anche in relazione alle condizioni del terreno, l’azione del vento.

Qualora dalla valutazione del rischio le suddette misure non risultino sufficienti a garantire la sicurezza degli operatori, è necessario porre l’impianto fuori servizio.

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