somministrazione di lavoro e sicurezza lavoro

somministrazione di lavoro e sicurezza lavoro
sicurezza lavoro
Riflessioni non dissimili possono a ben vedere almeno in parte formularsi con riguardo alla somministrazione di lavoro. Anche in questo caso, non si comprende il senso, e la necessità, della mancata riproposizione, nell’art. 35, dell’inciso – dall’indubbio valore simbolico, per quanto probabilmente ritenuto ridondante – aggiunto di recente dal d.l. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 99/2013, che, novellando l’art. 23, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 276/2003, aveva ribadito “l’integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore. Detta abrogazione era già contemplata nella versione preliminare dello schema di decreto legislativo e, in ogni caso, non incideva affatto sulla sicura operatività della normativa citata, stante il disposto dell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 81/2008, che poneva a carico dell’utilizzatore “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto” (e che, peraltro, avrebbe dovuto essere sfrondato di ogni richiamo al d.lgs. n. 276/2003). In tal senso, irrilevante – anzi, finanche opportuna, in un’ottica di riordino e sistemazione della legislazione vigente – era la non riproposizione dell’ultimo periodo dell’art. 23, comma 5, che gravava l’utilizzatore di tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei dipendenti e lo costituiva responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. Invero, la “relazione di sicurezza” 28 fra utilizzatore e somministrato – quale emerge dal combinato disposto delle definizioni di lavoratore e datore di lavoro risultanti dall’art. 2, comma 1, lett. a e b, d.lgs. n. 81/2008 – non appariva minimamente intaccata dalle modifiche ricordate. Alla luce di tali nuove definizioni, infatti, la relazione che il dettato legislativo finisce con il configurare fra lavoratore e datore di lavoro prescinde non solo dalla presenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma altresì da quella di un rapporto di lavoro tout court, come nel caso, per l’appunto, dell’utilizzatore e del somministrato: quest’ultimo qualificabile come lavoratore ex d.lgs. n. 81/2008 del primo, a sua volta definibile come suo datore di lavoro ai sensi dello stesso decreto 29. Si comprende, allora, come il significato della salvezza del citato art. 23, comma 5 – espressamente sancita dall’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 – fosse da ricercare essenzialmente negli adempimenti che la norma accollava al somministratore. In quest’ottica, dunque, il fatto che non si riproducessero le previsioni pregresse dell’art. 23, comma 5, dirette ad evidenziare la “relazione di sicurezza” tra utilizzatore e somministrato, non era motivo di scalpore. Piuttosto, ciò segnalava una maggiore consapevolezza del legislatore più recente circa le conseguenze derivanti dalla nuova definizione di lavoratore fornita dal d.lgs. n. 81/2008 (letta in combinato con quella di datore di lavoro), la quale, almeno sotto questo profilo, supera la necessità di norme speciali analoghe a quelle emanate nel 2003, quando la definizione di “lavoratore” accolta dal d.lgs. n. 626/1994, ed ancorata al dato formale dell’esistenza di un vincolo contrattuale di carattere subordinato fra tale soggetto ed il datore di lavoro, non avrebbe da sola consentito di considerare l’utilizzatore quale debitore di sicurezza nei confronti dei somministrati; con il rischio di addossare il corrispondente carico di obbligazioni esclusivamente al somministratore Nondimeno, a scanso di ogni possibile equivoco specie da parte di chi non avesse piena percezione dei reali termini della questione, nella versione del decreto approvata in data 11 giugno 2015 viene ribadito (art. 35, comma 4, ultimo periodo) che l’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione 31 cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, verso i propri dipendenti. A sua volta, per evitare ridondanze, l’ultima scrittura dell’art. 55, comma 1, lett. e, abroga contestualmente l’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 81/2008, anche se, in un’ottica di coordinamento, sarebbe stata forse più opportuna una riformulazione della disposizione che – eliminando ogni richiamo, ormai improprio, al d.lgs. n. 276/2003 ed ogni ripetizione di disciplina – avesse rinviato invece all’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015: in effetti, poiché l’art. 3 si occupa del campo di applicazione del citato d.lgs. n. 81/2008, non pare che, per ragioni di completezza, abbia senso escludere da esso ogni riferimento alla somministrazione di lavoro.

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