attività plurilocalizzate

attività plurilocalizzate
Il criterio territoriale e le attività plurilocalizzate Accanto a questi profili l’accordo 25 luglio 2012 ha dettato anche alcune importanti disposizioni relative all’individuazione degli organismi paritetici competenti e ha definito alcuni criteri operativi nel caso di attività plurilocalizzate e di presenza di più organismi. Infatti, in primo luogo è stato precisato, in modo molto generico e discutibile, che spetta al datore di lavoro accertare che l’organismo paritetico al quale intende rivolgersi sia in possesso o meno dei requisiti richiesti. 
Per quanto riguarda il requisito territoriale, per esigenze di semplificazione l’accordo 25 luglio 2012 ha stabilito che lo stesso debba essere riferito alla provincia (contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici) e solo qualora siano assenti a livello provinciale dovrà essere verificato se sono comunque presenti a livello regionale; viceversa, se sono assenti sia a livello provinciale che regionale, allora il datore di lavoro non è obbligato a chiedere la collaborazione prevista dalla norma, fermo restando che potrà rivolgersi, comunque, a un livello superiore a quello regionale. Inoltre, per le imprese plurilocalizzate operanti, quindi, in differenti contesti territoriali, l’organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa; nel caso in cui siano presenti più organismi paritetici in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettera ee), D.Lgs. n. 81/2008, e operanti nel settore e nell’ambito territoriale (provinciale o regionale) in cui ha sede l’attività, il nuovo provvedimento ha previsto che è sufficiente che il datore di lavoro presenti la richiesta anche a uno solo di essi.

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