misure di prevenzione e protezione

misure di prevenzione e protezione
Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro deve individuare ed attuare le misure di prevenzione e protezione. Su questo aspetto il d.lgs. 81/08 e s.m.i. definisce chiaramente in diversi articoli (artt. 15, 18, 74, 168, 182 ecc.) l’obbligo per il DL di adottare il seguente schema d’azione: 
a) eliminare il rischio alla fonte (es.: rischio pericoloso). chimico: sostituire un prodotto pericoloso con uno non Laddove questo non risulti tecnicamente possibile, occorre procedere con azioni di riduzione del rischio: 
b) ridurre il tempo d’esposizione dei lavoratori; 
c) adottare misure di protezione collettiva; sia strutturali che organizzative (es.: per il rischio chimico: installare un idoneo sistema d’aspirazione) di tipo attivo e/o passivo. Solo se, dopo aver attuato quanto previsto nei punti in elenco, permanga del rischio residuo: 
d) fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati rispetto al rischio. 
La conoscenza di questo schema d’azione per la gestione dei rischi è fondamentale per evitare, come spesso succede nelle Aziende, che le misure di prevenzione protezione si riducano alla mera consegna ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale; tali DPI rappresentano, invece, l’ultimo rimedio da adottare nel caso non sia tecnicamente e assolutamente possibile attuare misure alla fonte o di tipo collettivo La possibilità di attivare azioni di prevenzione primaria (azione collettiva che agisce sul rischio), in grado di incidere direttamente sull’ambiente di lavoro, per le motivazioni già espresse risulta pressoché impossibile. Trattandosi di attività che vengono eseguite in ambiente di terzi, è evidente che i lavoratori trarranno giovamento dal rispetto puntuale, da parte del DL ospitante, delle norme generali di prevenzione, che dovranno essere in grado quindi di garantire l’accesso a siti intrinsecamente sicuri. Un elemento di prevenzione secondaria (azione individuale che agisce tra il lavoratore ed il rischio) è rappresentato dalla possibilità di acquisire informazioni sui rischi presenti nel sito, in particolare per le zone dove il personale è chiamato ad operare, e la necessità di venire accompagnati sicuro da personale allo scopo delegato dal DL ospitante. attraverso un percorso Ciò risulta tanto più opportuno laddove si preveda di dover operare in situazioni particolari (officine, entro vani tecnici, in piani interrati, magari decentrati, ecc.). Ulteriori interventi di prevenzione secondaria sono rappresentati da: 
• adeguate informazione e formazione dei lavoratori addetti alla mansione, da ritenersi misure cardine cui fare riferimento al fine di sviluppare la capacità d’identificazione dei pericoli e di valutazione delle condizioni lavorative da parte degli operatori; 
• proceduralizzazione dell’attività mediante la predisposizione di puntuali istruzioni di lavoro; • adeguato addestramento del personale sulle modalità operative e i comportamenti di salvaguardia da attuare durante lo svolgimento delle attività, al fine di conoscere tutte le fasi della propria attività. In ogni caso, prima di iniziare l’attività, i lavoratori si debbono informare presso l’Azienda ospitante sull’ubicazione delle strutture di emergenza: materiale di primo soccorso, impianti di segnalazione incendi e antincendio, vie di fuga, piani di emergenza. Interventi di protezione sono da ricondurre a: 
• dotazioni mirate di DPI, in grado di minimizzare gli effetti di quegli eventi che non sia stato possibile evitare. Per questo tipo attività sono da considerarsi dispositivi di protezione anche i mezzi di comunicazione, telefoni cellulari o radio ricetrasmittenti, a seconda della situazione in cui si prevede di operare; 
• dotazione di pacchetto di medicazione ed eventuale profilassi vaccinale. Occorre segnalare, peraltro, che garantendo una formazione costante ai lavoratori addetti alla mansione in oggetto e date per acquisite le notizie preliminari inerenti la sicurezza del sito ospitante, le attività svolte presso terzi, in definitiva, salvo casi particolari da coordinare mediante procedure più affinate, determinano un’esposizione a rischi tipici gestibili con metodiche, in larga parte, standardizzabili.

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